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+Articolo 274 6. |
Articolo 274 6.In un insieme di attività soggette a compensazione, gli enti sostituiscono un'operazione che è una combinazione lineare finita di opzioni call o opzioni put acquistate o vendute con tutte le singole opzioni che costituiscono tale combinazione lineare, considerate come una singola operazione, ai fini del calcolo del valore dell'esposizione per l'insieme di attività soggette a compensazione conformemente alla presente sezione. Ciascuna di tali combinazioni di opzioni è trattata come una singola operazione nell'insieme di attività in cui la combinazione è inclusa ai fini del calcolo del valore dell'esposizione. In deroga al primo comma, gli enti sostituiscono un’opzione digitale vanilla il cui strike è pari a K con la pertinente combinazione collar di due opzioni call od opzioni put vanilla vendute e acquistate che soddisfano i requisiti seguenti:
a)
le due opzioni della combinazione collar presentano:
i)
la stessa data di scadenza e lo stesso prezzo a pronti o a termine dello strumento sottostante dell’opzione digitale vanilla;
ii)
strike pari rispettivamente a 0,95 ·K e 1,05 ·K;
b)
la combinazione collar replica esattamente il payoff dell’opzione digitale vanilla al di fuori dell’intervallo tra i due strike di cui alla lettera a). La posizione di rischio delle due opzioni della combinazione collar di cui al secondo comma è calcolata separatamente conformemente all’articolo 279. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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