+Articolo 274 6.

Articolo 274 6.

In un insieme di attività soggette a compensazione, gli enti sostituiscono un'operazione che è una combinazione lineare finita di opzioni call o opzioni put acquistate o vendute con tutte le singole opzioni che costituiscono tale combinazione lineare, considerate come una singola operazione, ai fini del calcolo del valore dell'esposizione per l'insieme di attività soggette a compensazione conformemente alla presente sezione. Ciascuna di tali combinazioni di opzioni è trattata come una singola operazione nell'insieme di attività in cui la combinazione è inclusa ai fini del calcolo del valore dell'esposizione.

In deroga al primo comma, gli enti sostituiscono un’opzione digitale vanilla il cui strike è pari a K con la pertinente combinazione collar di due opzioni call od opzioni put vanilla vendute e acquistate che soddisfano i requisiti seguenti:

a) 

le due opzioni della combinazione collar presentano:

i) 

la stessa data di scadenza e lo stesso prezzo a pronti o a termine dello strumento sottostante dell’opzione digitale vanilla;

ii) 

strike pari rispettivamente a 0,95 ·K e 1,05 ·K;

b) 

la combinazione collar replica esattamente il payoff dell’opzione digitale vanilla al di fuori dell’intervallo tra i due strike di cui alla lettera a).

La posizione di rischio delle due opzioni della combinazione collar di cui al secondo comma è calcolata separatamente conformemente all’articolo 279.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito