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+Articolo 282 4. |
Articolo 282 4.Gli enti calcolano l'esposizione potenziale futura di cui al paragrafo 2 come segue:
a)
l'esposizione potenziale futura di un insieme di attività soggette a compensazione è la somma dell'esposizione potenziale futura di tutte le operazioni incluse in tale insieme, calcolata a norma della lettera b);
b)
l'esposizione potenziale futura di una singola operazione è il suo importo nozionale moltiplicato per:
i)
il prodotto della moltiplicazione di 0,5 % per la durata residua dell'operazione espressa in anni per i contratti derivati su tassi di interesse;
ii)
il prodotto della moltiplicazione di 6 % per la durata residua dell'operazione espressa in anni per i contratti derivati su crediti;
iii)
4 % per i derivati su tassi di cambio;
iv)
18 % per i derivati concernenti l'oro e le merci diversi dai derivati sull'energia elettrica;
v)
40 % per i derivati sull'energia elettrica;
vi)
32 % per i derivati su strumenti di capitale;
c)
l'importo nozionale di cui al presente paragrafo, lettera b), è determinato in conformità dell'articolo 279 ter, paragrafi 2 e 3, per tutti i derivati elencati a detta lettera; inoltre, l'importo nozionale dei derivati di cui al presente paragrafo, lettera b), punti da iii) a vi), è determinato in conformità dell'articolo 279 ter, paragrafo 1, lettere b) e c);
d)
l'esposizione potenziale futura degli insiemi di attività soggette a compensazione di cui al paragrafo 3, lettera a), è moltiplicata per 0,42. Per calcolare l'esposizione potenziale dei derivati su tassi di interesse e dei derivati su crediti ai sensi della lettera b), punti i) e ii), l'ente può scegliere di utilizzare la durata originaria anziché la durata residua dei contratti. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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