+Articolo 282 4.

Articolo 282 4.

Gli enti calcolano l'esposizione potenziale futura di cui al paragrafo 2 come segue:

a) 

l'esposizione potenziale futura di un insieme di attività soggette a compensazione è la somma dell'esposizione potenziale futura di tutte le operazioni incluse in tale insieme, calcolata a norma della lettera b);

b) 

l'esposizione potenziale futura di una singola operazione è il suo importo nozionale moltiplicato per:

i) 

il prodotto della moltiplicazione di 0,5 % per la durata residua dell'operazione espressa in anni per i contratti derivati su tassi di interesse;

ii) 

il prodotto della moltiplicazione di 6 % per la durata residua dell'operazione espressa in anni per i contratti derivati su crediti;

iii) 

4 % per i derivati su tassi di cambio;

iv) 

18 % per i derivati concernenti l'oro e le merci diversi dai derivati sull'energia elettrica;

v) 

40 % per i derivati sull'energia elettrica;

vi) 

32 % per i derivati su strumenti di capitale;

c) 

l'importo nozionale di cui al presente paragrafo, lettera b), è determinato in conformità dell'articolo 279 ter, paragrafi 2 e 3, per tutti i derivati elencati a detta lettera; inoltre, l'importo nozionale dei derivati di cui al presente paragrafo, lettera b), punti da iii) a vi), è determinato in conformità dell'articolo 279 ter, paragrafo 1, lettere b) e c);

d) 

l'esposizione potenziale futura degli insiemi di attività soggette a compensazione di cui al paragrafo 3, lettera a), è moltiplicata per 0,42.

Per calcolare l'esposizione potenziale dei derivati su tassi di interesse e dei derivati su crediti ai sensi della lettera b), punti i) e ii), l'ente può scegliere di utilizzare la durata originaria anziché la durata residua dei contratti.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito