|
+Articolo 284 1. |
Articolo 284 1.Quando un ente ha ricevuto l'autorizzazione, conformemente all'articolo 283, paragrafo 1, ad utilizzare l'IMM per calcolare il valore dell'esposizione di alcune o di tutte le operazioni di cui a tale paragrafo, valuta il valore dell'esposizione di tali operazioni a livello dell'insieme di attività soggette acompensazione. Il modello utilizzato dall'ente a tal fine:
a)
specifica la distribuzione di probabilità delle variazioni del valore di mercato dell'insieme di attività soggette a compensazione attribuibili a variazioni congiunte delle variabili di mercato rilevanti, come i tassi di interesse e i tassi di cambio;
b)
calcola il valore dell'esposizione per l'insieme di attività soggette a compensazione a ciascuna delle date future in funzione delle variazioni congiunte delle variabili di mercato; 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
|