+Articolo 284 Valore dell'esposizione
---+Articolo 284 1.
---+Articolo 284 2.
---+Articolo 284 3.
---+Articolo 284 4.
---+Articolo 284 5.
---+Articolo 284 6.
---+Articolo 284 7.
---+Articolo 284 8.
---+Articolo 284 9.
---+Articolo 284 10.
---+Articolo 284 11.
---+Articolo 284 12.
---+Articolo 284 13.
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Articolo 284 Valore dell'esposizione
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 284 1.
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Quando un ente ha ricevuto l'autorizzazione, conformemente all'articolo 283, paragrafo 1, ad utilizzare l'IMM per calcolare il valore dell'esposizione di alcune o di tutte le operazioni di cui a tale paragrafo, valuta il valore dell'esposizione di tali operazioni a livello dell'insieme di attività soggette acompensazione. Il modello utilizzato dall'ente a tal fine:
a)
specifica la distribuzione di probabilità delle variazioni del valore di mercato dell'insieme di attività soggette a compensazione attribuibili a variazioni congiunte delle variabili di mercato rilevanti, come i tassi di interesse e i tassi di cambio;
b)
calcola il valore dell'esposizione per l'insieme di attività soggette a compensazione a ciascuna delle date future in funzione delle variazioni congiunte delle variabili di mercato;
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Articolo 284 2.
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Per riflettere gli effetti della marginazione, il modello del valore della garanzia reale soddisfa i requisiti quantitativi, qualitativi e in materia di dati per l'IMM conformemente alla presente sezione e l'ente può includere nella propria distribuzione di probabilità delle variazioni del valore di mercato dell'insieme di attività soggette a compensazione solo garanzie reali finanziarie ammissibili di cui agli articoli 197 e 198 e dell'articolo 299, paragrafo 2, lettere c) e d).
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Articolo 284 3.
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Il requisito di fondi propri per il rischio di controparte rispetto alle esposizioni al CCR a cui l'ente applica l'IMM è il maggiore tra i due requisiti seguenti:
a)
il requisito di fondi propri per tali esposizioni calcolato sulla base dell'EPE effettiva utilizzando i dati correnti di mercato;
b)
il requisito di fondi propri per tali esposizioni calcolato sulla base dell'EPE effettiva utilizzando un'unica calibrazione di stress uniforme per tutte le esposizioni al CCR a cui applica l'IMM.
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Articolo 284 4.
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Tranne che per le controparti identificate come aventi un rischio specifico di correlazione sfavorevole che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 291, paragrafi 4 e 5, gli enti calcolano il valore dell'esposizione come il prodotto di alfa (α) ed EPE effettiva come segue:
Valore dell'esposizione = α · EPE effettiva
dove:
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α
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=
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1,4, a meno che le autorità competenti non richiedano un valore di α superiore o autorizzino gli enti ad utilizzare le proprie stime interne in conformità del paragrafo 9;
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l'EPE effettiva è calcolata stimando l'esposizione attesa (EEt) come l'esposizione media ad una data futura t laddove la media è data dai possibili valori futuri dei fattori rilevanti per il rischio di mercato. Nel modello interno l'EE è stimata ad una serie di date future t1, t2, t3, …
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Articolo 284 5.
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L'EE effettiva è calcolata in modo ricorsivo come segue:
dove:
la data corrente è indicata come t0;
L'EEt0 Effettiva equivale all'esposizione corrente.
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Articolo 284 6.
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L'EPE effettiva è la media dell'EE effettiva durante il primo anno dell'esposizione futura. Se tutti i contratti che compongono l'insieme di attività soggette a compensazione giungono a scadenza prima di un anno, l'EPE è la media dell'EE fino alla scadenza di tutti i contratti dell'insieme di attività soggette a compensazione. L'EPE effettiva è calcolata come la media ponderata dell'EE effettiva:
▼C3
▼C2
dove i fattori di ponderazione
consentono di calcolare l'esposizione futura a date che non cadono ad intervalli regolari.
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Articolo 284 7.
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Gli enti calcolano le misure dell'esposizione attesa o dell'esposizione massima sulla base di una distribuzione di esposizioni che rifletta la possibile «non normalità» di tale distribuzione.
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Articolo 284 8.
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Gli enti possono utilizzare una misura della distribuzione calcolata dall'IMM che sia più prudente rispetto al prodotto di α e dell'EPE effettiva calcolata secondo l'equazione di cui al paragrafo 4, per tutte le controparti.
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Articolo 284 9.
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In deroga al paragrafo 4, le autorità competenti possono autorizzare gli enti ad utilizzare le proprie stime interne di α, dove:
a)
α equivale al rapporto tra capitale interno quale risulta da una simulazione completa delle esposizioni nei confronti di tutte le controparti (numeratore) ed il capitale interno determinato sulla base dell'EPE (denominatore);
b)
al denominatore, l'EPE è utilizzata come se si trattasse di un prestito in essere di importo fisso.
Quando stimata a norma del presente paragrafo, α non è inferiore a 1,2.
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Articolo 284 10.
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Ai fini di una stima di α a norma del paragrafo 9, gli enti garantiscono che il numeratore e il denominatore siano calcolati in maniera coerente con riferimento alla tipologia del modello utilizzato, alle caratteristiche specifiche dei parametri ed alla composizione del portafoglio. il metodo adottato per stimare α si basa sul metodo dell'ente per il calcolo del capitale interno, è adeguatamente documentato ed è soggetto a convalida da parte di un'unità indipendente. Inoltre, gli enti rivedono le loro stime di α almeno su base trimestrale e con una frequenza maggiore se la composizione del portafoglio varia nel tempo. Gli enti valutano altresì il rischio di modello.
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Articolo 284 11.
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Gli enti dimostrano con piena soddisfazione delle autorità competenti che le loro stime interne di α al numeratore riflettono i fattori rilevanti della dipendenza dalla distribuzione dei valori di mercato delle operazioni o del portafoglio di operazioni di tutte le controparti. Le stime interne di α tengono conto della granularità dei portafogli.
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Articolo 284 12.
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Nel controllare l'utilizzo delle stime di cui al paragrafo 9, le autorità competenti tengono conto della variazione significativa delle stime di α derivante dalla possibilità di specifiche errate nei modelli utilizzati per il calcolo del numeratore, in particolare in caso di convessità.
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Articolo 284 13.
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Se del caso, le volatilità e le correlazioni di fattori di rischio di mercato utilizzate nella modellizzazione congiunta del rischio di mercato e del rischio di credito sono condizionate al fattore di rischio di credito per rispecchiare potenziali aumenti della volatilità o della correlazione in caso di stasi congiunturale.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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