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+Articolo 284 9. |
Articolo 284 9.In deroga al paragrafo 4, le autorità competenti possono autorizzare gli enti ad utilizzare le proprie stime interne di α, dove:
a)
α equivale al rapporto tra capitale interno quale risulta da una simulazione completa delle esposizioni nei confronti di tutte le controparti (numeratore) ed il capitale interno determinato sulla base dell'EPE (denominatore);
b)
al denominatore, l'EPE è utilizzata come se si trattasse di un prestito in essere di importo fisso. Quando stimata a norma del presente paragrafo, α non è inferiore a 1,2. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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