+Articolo 317 1.

Articolo 317 1.

Gli enti che calcolano la perdita annuale da rischio operativo conformemente all’articolo 316, paragrafo 1, dispongono di dispositivi, processi e meccanismi per stabilire e mantenere aggiornata su base continuativa un set di dati sulle perdite, indicando per ciascun evento di rischio operativo registrato gli importi della perdita lorda, i recuperi non assicurativi, i recuperi assicurativi, le date di riferimento e le perdite raggruppate, comprese quelle derivanti da eventi di condotta illecita.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito