+Articolo 318 1.

Articolo 318 1.

Ai fini dell’articolo 316, paragrafo 1, per ciascun evento di rischio operativo gli enti calcolano la perdita netta come segue:

perdita netta = perdita lorda – recupero

dove:

perdita lorda

= una perdita connessa a un evento di rischio operativo prima di recuperi di qualsiasi tipo;

recupero

= uno o più eventi indipendenti, correlati all’evento di rischio operativo originario, separati tra loro in termini temporali, nel contesto dei quali l’ente riceve fondi o flussi di benefici economici da un soggetto terzo.

Gli enti mantengono su base continuativa un calcolo aggiornato della perdita netta per ogni specifico evento di rischio operativo. A tal fine gli enti aggiornano il calcolo della perdita netta sulla base delle variazioni osservate o stimate della perdita lorda e del recupero per ciascuno degli ultimi 10 esercizi. Qualora siano osservate perdite, connesse al medesimo evento di rischio operativo, nel corso di più esercizi nell’arco di tale intervallo temporale di 10 anni, l’ente calcola e mantiene aggiornati:

a) 

la perdita netta, la perdita lorda e il recupero per ciascuno degli esercizi dell’intervallo temporale di 10 anni in cui sono stati registrati la perdita netta, la perdita lorda e il recupero in questione;

b) 

la perdita netta aggregata, la perdita lorda aggregata e il recupero aggregato di tutti gli esercizi pertinenti dell’intervallo temporale di 10 anni.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito