+Articolo 325 4.
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Articolo 325 4.
Un ente può utilizzare congiuntamente il metodo standardizzato alternativo di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, e il metodo alternativo dei modelli interni di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, su base permanente, a condizione che i requisiti di fondi propri totali per il rischio di mercato calcolati utilizzando il metodo alternativo dei modelli interni rappresenti almeno il 10 % dei requisiti di fondi propri totali per il rischio di mercato. Su base individuale, l’ente non utilizza alcuno di tali metodi in combinazione con il metodo standardizzato semplificato di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo. A livello consolidato, l’ente può utilizzare una combinazione di questi tre metodi per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato conformemente all’articolo 325 ter, paragrafo 4, lettera b), purché il metodo standardizzato semplificato non sia utilizzato in combinazione con gli altri due metodi all’interno di un unico soggetto giuridico.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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