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+Articolo 325 octodecies 7. |
Articolo 325 octodecies 7.In deroga ai paragrafi 1 e 3, l’ente può sostituire, previa autorizzazione della sua autorità competente, la valuta utilizzata per le segnalazioni con un’altra valuta («la valuta di base») in tutti i tassi di cambio a vista per esprimere i fattori di rischio di cambio delta e di curvatura quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
che l’ente utilizzi una sola valuta di base;
b)
che l’ente applichi la valuta di base in modo coerente a tutte le posizioni detenute nel portafoglio di negoziazione così come a quelle esterne al portafoglio di negoziazione;
c)
che l’ente abbia dimostrato, con piena soddisfazione dell’autorità competente, che:
i)
utilizzando la valuta di base scelta, fornisce un’adeguata rappresentazione dei rischi per le posizioni dell’ente soggette a rischi di cambio;
ii)
la scelta della valuta di base è compatibile con il modo in cui l’ente gestisce i rischi di cambio a livello interno;
iii)
la scelta della valuta di base non è dovuta principalmente alla volontà di ridurre i requisiti di fondi propri dell’ente;
d)
che l’ente tiene conto del rischio di conversione tra la valuta utilizzata per le segnalazioni e la valuta di base. Gli enti autorizzati a utilizzare la valuta di base di cui al primo comma convertono i risultanti requisiti di fondi propri per il rischio di cambio nella valuta utilizzata per le segnalazioni al tasso di cambio a vista prevalente tra la valuta di base e la valuta utilizzata per le segnalazioni. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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