+Articolo 325 octodecies 7.

Articolo 325 octodecies 7.

In deroga ai paragrafi 1 e 3, l’ente può sostituire, previa autorizzazione della sua autorità competente, la valuta utilizzata per le segnalazioni con un’altra valuta («la valuta di base») in tutti i tassi di cambio a vista per esprimere i fattori di rischio di cambio delta e di curvatura quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) 

che l’ente utilizzi una sola valuta di base;

b) 

che l’ente applichi la valuta di base in modo coerente a tutte le posizioni detenute nel portafoglio di negoziazione così come a quelle esterne al portafoglio di negoziazione;

c) 

che l’ente abbia dimostrato, con piena soddisfazione dell’autorità competente, che:

i) 

utilizzando la valuta di base scelta, fornisce un’adeguata rappresentazione dei rischi per le posizioni dell’ente soggette a rischi di cambio;

ii) 

la scelta della valuta di base è compatibile con il modo in cui l’ente gestisce i rischi di cambio a livello interno;

iii) 

la scelta della valuta di base non è dovuta principalmente alla volontà di ridurre i requisiti di fondi propri dell’ente;

d) 

che l’ente tiene conto del rischio di conversione tra la valuta utilizzata per le segnalazioni e la valuta di base.

Gli enti autorizzati a utilizzare la valuta di base di cui al primo comma convertono i risultanti requisiti di fondi propri per il rischio di cambio nella valuta utilizzata per le segnalazioni al tasso di cambio a vista prevalente tra la valuta di base e la valuta utilizzata per le segnalazioni.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito