+Articolo 325 octodecies Fattori di rischio del rischio di cambio
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---+Articolo 325 octodecies 2.
---+Articolo 325 octodecies 3.
---+Articolo 325 octodecies 4.
---+Articolo 325 octodecies 5.
---+Articolo 325 octodecies 6.
---+Articolo 325 octodecies 7.
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Articolo 325 octodecies Fattori di rischio del rischio di cambio
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 325 octodecies 1.
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I fattori di rischio delta sui cambi che gli enti devono applicare agli strumenti sensibili al cambio sono tutti i tassi di cambio a vista tra la valuta in cui è denominato lo strumento e la valuta utilizzata dall’ente per le segnalazioni o la valuta di base dell’ente se questo utilizza una valuta di base in conformità del paragrafo 7. Vi è un’unica categoria per coppia di valute, contenente un unico fattore di rischio e un’unica sensibilità netta.
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Articolo 325 octodecies 2.
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I fattori di rischio vega sui cambi che gli enti devono applicare alle opzioni con sottostanti che sono sensibili al cambio sono le volatilità implicite dei tassi di cambio tra coppie di valute. Tali volatilità implicite sono associate alle seguenti scadenze a seconda delle scadenze delle corrispondenti opzioni soggette ai requisiti di fondi propri: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni e 10 anni.
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Articolo 325 octodecies 3.
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I fattori di rischio di curvatura sui cambi che gli enti devono applicare agli strumenti con sottostanti che sono sensibili al cambio sono i fattori di rischio delta sui cambi di cui al paragrafo 1.
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Articolo 325 octodecies 4.
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Gli enti non sono tenuti a distinguere tra le varianti onshore e offshore di una valuta per tutti i fattori di rischio delta, vega e di curvatura sui cambi.
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Articolo 325 octodecies 5.
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Se un tasso di cambio che è il sottostante di uno strumento i che è soggetto a requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura non fa riferimento né alla valuta utilizzata dall’ente per le segnalazioni né alla valuta di base dell’ente, l’ente può dividere per 1,5 le corrispondenti componenti  e  di cui all’articolo 325 octies, paragrafo 2, per cui xk
è il fattore di rischio di cambio tra una delle due valute del sottostante e la valuta utilizzata dall’ente per le segnalazioni o la valuta di base dell’ente, a seconda dei casi.
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Articolo 325 octodecies 6.
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Previa autorizzazione della sua autorità competente, l’ente può dividere per 1,5 le componenti  e  di cui all’articolo 325 octies, paragrafo 2, in modo coerente per tutti i fattori di rischio di cambio degli strumenti relativi a tassi di cambio e soggetti a requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura, a condizione che la variazione sia applicata simultaneamente a tutti i fattori di rischio del rischio di cambio basati sulla valuta utilizzata dall’ente per le segnalazioni o sulla valuta di base dell’ente, a seconda dei casi, che sono inclusi nel calcolo di tali componenti.
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Articolo 325 octodecies 7.
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In deroga ai paragrafi 1 e 3, l’ente può sostituire, previa autorizzazione della sua autorità competente, la valuta utilizzata per le segnalazioni con un’altra valuta («la valuta di base») in tutti i tassi di cambio a vista per esprimere i fattori di rischio di cambio delta e di curvatura quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
che l’ente utilizzi una sola valuta di base;
b)
che l’ente applichi la valuta di base in modo coerente a tutte le posizioni detenute nel portafoglio di negoziazione così come a quelle esterne al portafoglio di negoziazione;
c)
che l’ente abbia dimostrato, con piena soddisfazione dell’autorità competente, che:
i)
utilizzando la valuta di base scelta, fornisce un’adeguata rappresentazione dei rischi per le posizioni dell’ente soggette a rischi di cambio;
ii)
la scelta della valuta di base è compatibile con il modo in cui l’ente gestisce i rischi di cambio a livello interno;
iii)
la scelta della valuta di base non è dovuta principalmente alla volontà di ridurre i requisiti di fondi propri dell’ente;
d)
che l’ente tiene conto del rischio di conversione tra la valuta utilizzata per le segnalazioni e la valuta di base.
Gli enti autorizzati a utilizzare la valuta di base di cui al primo comma convertono i risultanti requisiti di fondi propri per il rischio di cambio nella valuta utilizzata per le segnalazioni al tasso di cambio a vista prevalente tra la valuta di base e la valuta utilizzata per le segnalazioni.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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