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+Articolo 383 bis 4. |
Articolo 383 bis 4.L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a)
le modalità con cui l’ente determina le variabili proxy del differenziale di cui al paragrafo 2, lettera b), ai fini del calcolo delle probabilità di default;
b)
ulteriori elementi tecnici che gli enti devono prendere in considerazione nel calcolare la perdita attesa in caso di default della controparte, le probabilità di default della controparte e l’esposizione futura attualizzata simulata del portafoglio di operazioni con tale controparte nonché il CVA, come indicato al paragrafo 1;
c)
quali altri strumenti di cui al paragrafo 2, lettera a), sono adeguati per stimare le probabilità di default della controparte e le modalità con cui gli enti devono effettuare tale stima. L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2027. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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