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+Articolo 424 5. |
Articolo 424 5.Gli enti segnalano l'importo massimo che può essere tirato da altre linee di credito irrevocabili non utilizzate e da linee di liquidità irrevocabili non utilizzate entro i trenta giorni successivi. Ciò si applica, in particolare, a quanto segue:
a)
linee di liquidità che l'ente ha concesso a SSPE diverse da quelle di cui al paragrafo 3, lettera b);
b)
accordi in base ai quali l'ente è tenuto ad acquistare o a scambiare attività di una SSPE;
c)
linee accordate a enti creditizi;
d)
linee accordate a enti finanziari e a imprese di investimento. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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