+Articolo 430 9.

Articolo 430 9.

Le autorità competenti consultano l'ABE in merito alla questione se enti diversi da quelli di cui ai paragrafi 3 e 4 debbano segnalare le informazioni finanziarie su base consolidata conformemente al paragrafo 3 purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) 

gli enti in questione non presentano già segnalazioni su base consolidata;

b) 

gli enti in questione sono soggetti a un quadro contabile a norma della direttiva 86/635/CEE;

c) 

la segnalazione di informazioni finanziarie è considerata necessaria per fornire un quadro completo del profilo di rischio delle attività degli enti e dei rischi sistemici che essi comportano per il settore finanziario o l'economia reale conformemente al regolamento (UE) n. 1093/2010.

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i formati e i modelli che gli enti di cui al primo comma devono utilizzare ai fini ivi indicati.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al secondo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito