|
+Articolo 465 5. |
Articolo 465 5.In deroga all’articolo 92, paragrafo 5, lettera a),punto ii), e fatta salva la deroga di cui all’articolo 92, paragrafo 3, secondo comma, e purché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al paragrafo 8 del presente articolo, gli Stati membri possono consentire agli enti di assegnare:
a)
fino al 31 dicembre 2032, un fattore di ponderazione del rischio del 10 % alla parte delle esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali fino al 55 % del valore dell’immobile determinato conformemente all’articolo 125, paragrafo 1, primo comma.
b)
fino al 31 dicembre 2029, un fattore di ponderazione del rischio del 10 % a qualsiasi parte rimanente delle esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali fino all’80 % del valore dell’immobile determinato conformemente all’articolo 125, paragrafo 1, a condizione che non sia applicata la rettifica ai requisiti di fondi propri per il rischio di credito di cui all’articolo 501. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
|