+Articolo 465 5.

Articolo 465 5.

In deroga all’articolo 92, paragrafo 5, lettera a),punto ii), e fatta salva la deroga di cui all’articolo 92, paragrafo 3, secondo comma, e purché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al paragrafo 8 del presente articolo, gli Stati membri possono consentire agli enti di assegnare:

a) 

fino al 31 dicembre 2032, un fattore di ponderazione del rischio del 10 % alla parte delle esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali fino al 55 % del valore dell’immobile determinato conformemente all’articolo 125, paragrafo 1, primo comma.

b) 

fino al 31 dicembre 2029, un fattore di ponderazione del rischio del 10 % a qualsiasi parte rimanente delle esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali fino all’80 % del valore dell’immobile determinato conformemente all’articolo 125, paragrafo 1, a condizione che non sia applicata la rettifica ai requisiti di fondi propri per il rischio di credito di cui all’articolo 501.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito