+Articolo 509 3.

Articolo 509 3.

Entro il 31 dicembre 2013, previa consultazione dell'AESFEM e della BCE, l'ABE riferisce alla Commissione sulle opportune definizioni uniformi di liquidità e di qualità creditizia elevate ed elevatissime delle attività trasferibili ai fini dell'articolo 416 e sui coefficienti di scarto (haircut) appropriati per le attività che potrebbero essere classificate come attività liquide ai fini dell'articolo 416, ad eccezione delle attività di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno modo di esprimere il loro parere su tale relazione.

La relazione di cui al primo comma considera inoltre:

a) 

altre categorie di attività, in particolare titoli garantiti da mutui ipotecari residenziali cartolarizzati di liquidità e di qualità creditizia elevate;

b) 

altre categorie di titoli o prestiti stanziabili a garanzia presso una banca centrale, ad esempio obbligazioni e commercial paper dell'amministrazione locale; e

c) 

altre attività non stanziabili a garanzia presso una banca centrale ma negoziabili, per esempio strumenti di capitale quotati in borse valori riconosciute, oro, principali strumenti di capitale indicizzati, obbligazioni garantite e obbligazioni bancarie garantite, obbligazioni societarie e fondi basati su tali attività.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito