+Articolo 510 10.
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Articolo 510 10.
Entro il 28 giugno 2023 o ad un anno di distanza da un accordo relativo a norme internazionali sviluppato dal CBVB, se precedente, la Commissione presenta, se del caso e tenendo conto della relazione di cui al paragrafo 9, di qualsiasi norma internazionale elaborata dal CBVB, della diversità del settore bancario nell'Unione e degli obiettivi dell'Unione dei mercati dei capitali, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità per modificare le disposizioni riguardanti il trattamento delle detenzioni da parte degli enti di titoli destinati a coprire contratti derivati ai fini del calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile di cui alla parte sei, titolo IV, ove lo ritenga opportuno tenuto conto dell'impatto del trattamento vigente sul coefficiente netto di finanziamento stabile degli enti e al fine di tenere in maggiore considerazione il rischio di finanziamento connesso a tali operazioni.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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