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+Articolo 11 1. |
Articolo 11 1.Se rendono disponibile un prodotto finanziario di cui all’articolo 8, paragrafo 1, o all’articolo 9, paragrafi 1, 2 o 3, i partecipanti ai mercati finanziari includono nelle relazioni periodiche la descrizione di quanto segue:
a)
per un prodotto finanziario di cui all’articolo 8, paragrafo 1, la misura in cui le caratteristiche ambientali o sociali sono conseguite;
b)
per un prodotto finanziario di cui all’articolo 9, paragrafi 1, 2 o 3:
i)
l’impatto complessivo correlato alla sostenibilità del prodotto finanziario in relazione mediante indicatori di sostenibilità pertinenti; oppure
ii)
se è stato designato un indice come indice di riferimento, un raffronto tra l’impatto complessivo correlato alla sostenibilità del prodotto finanziario con gli impatti dell’indice designato e di un indice generale di mercato attraverso indicatori di sostenibilità;
c)
per un prodotto finanziario di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 2020/852, le informazioni richieste ai sensi di tale articolo;
d)
per un prodotto finanziario di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/852, le informazioni richieste ai sensi di tale articolo. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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