+Articolo 11 1.

Articolo 11 1.

Se rendono disponibile un prodotto finanziario di cui all’articolo 8, paragrafo 1, o all’articolo 9, paragrafi 1, 2 o 3, i partecipanti ai mercati finanziari includono nelle relazioni periodiche la descrizione di quanto segue:

a) 

per un prodotto finanziario di cui all’articolo 8, paragrafo 1, la misura in cui le caratteristiche ambientali o sociali sono conseguite;

b) 

per un prodotto finanziario di cui all’articolo 9, paragrafi 1, 2 o 3:

i) 

l’impatto complessivo correlato alla sostenibilità del prodotto finanziario in relazione mediante indicatori di sostenibilità pertinenti; oppure

ii) 

se è stato designato un indice come indice di riferimento, un raffronto tra l’impatto complessivo correlato alla sostenibilità del prodotto finanziario con gli impatti dell’indice designato e di un indice generale di mercato attraverso indicatori di sostenibilità;

▼M1

c) 

per un prodotto finanziario di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 2020/852, le informazioni richieste ai sensi di tale articolo;

d) 

per un prodotto finanziario di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/852, le informazioni richieste ai sensi di tale articolo.

▼B

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito