+Articolo 95 2
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Articolo 95 2
(2) In assenza di una decisione congiunta, le autorità di risoluzione delle filiazioni che adottano proprie decisioni in merito al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili a livello individuale trasmettono all'autorità di risoluzione a livello di gruppo un documento contenente tutti i seguenti elementi:
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a)
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il nome dell'autorità di risoluzione della filiazione che adotta la decisione;
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b)
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i nomi delle filiazioni del gruppo nella loro giurisdizione a cui si riferisce e si applica la decisione;
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c)
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i riferimenti alle normative nazionali e dell'Unione applicabili alla preparazione, alla finalizzazione e all'applicazione della decisione e, in particolare, i riferimenti ad eventuali criteri aggiuntivi previsti dallo Stato membro in cui sono autorizzate dette filiazioni del gruppo e utilizzati quale base per la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili;
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d)
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la data della decisione;
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e)
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il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili da applicare alla filiazione a livello individuale e la scadenza per il raggiungimento di tale livello, ove d'applicazione, unitamente a una motivazione adeguata per la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili a tale livello visti i criteri di valutazione di cui all'articolo 45, paragrafo 6, lettere da a) a f), della direttiva 2014/59/UE;
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f)
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il nome dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo insieme a una sintesi delle opinioni da essa espresse e informazioni sulle questioni oggetto di disaccordo;
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g)
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osservazioni dell'autorità di risoluzione della filiazione in merito alle opinioni espresse dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo, in particolare sulle questioni oggetto di disaccordo.
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h)
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se la decisione che riguarda il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili prevede che questo sia parzialmente soddisfatto a livello della filiazione attraverso strumenti di bail-in contrattuale, la decisione contiene anche informazioni dettagliate che dimostrino che per l'autorità di risoluzione della filiazione tali strumenti sono ammissibili come strumenti di bail-in contrattuale, conformemente ai criteri di cui all'articolo 45, paragrafo 14, della direttiva 2014/59/UE.
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- Builddate: 08.07.2016 00:00:00 -Doknr: CELEX:32016R1075
- EULAW_DA -
EULAW_DA
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