+Articolo 95 2

Articolo 95 2

(2)   In assenza di una decisione congiunta, le autorità di risoluzione delle filiazioni che adottano proprie decisioni in merito al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili a livello individuale trasmettono all'autorità di risoluzione a livello di gruppo un documento contenente tutti i seguenti elementi:

a)

il nome dell'autorità di risoluzione della filiazione che adotta la decisione;

b)

i nomi delle filiazioni del gruppo nella loro giurisdizione a cui si riferisce e si applica la decisione;

c)

i riferimenti alle normative nazionali e dell'Unione applicabili alla preparazione, alla finalizzazione e all'applicazione della decisione e, in particolare, i riferimenti ad eventuali criteri aggiuntivi previsti dallo Stato membro in cui sono autorizzate dette filiazioni del gruppo e utilizzati quale base per la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili;

d)

la data della decisione;

e)

il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili da applicare alla filiazione a livello individuale e la scadenza per il raggiungimento di tale livello, ove d'applicazione, unitamente a una motivazione adeguata per la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili a tale livello visti i criteri di valutazione di cui all'articolo 45, paragrafo 6, lettere da a) a f), della direttiva 2014/59/UE;

f)

il nome dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo insieme a una sintesi delle opinioni da essa espresse e informazioni sulle questioni oggetto di disaccordo;

g)

osservazioni dell'autorità di risoluzione della filiazione in merito alle opinioni espresse dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo, in particolare sulle questioni oggetto di disaccordo.

h)

se la decisione che riguarda il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili prevede che questo sia parzialmente soddisfatto a livello della filiazione attraverso strumenti di bail-in contrattuale, la decisione contiene anche informazioni dettagliate che dimostrino che per l'autorità di risoluzione della filiazione tali strumenti sono ammissibili come strumenti di bail-in contrattuale, conformemente ai criteri di cui all'articolo 45, paragrafo 14, della direttiva 2014/59/UE.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • Builddate: 08.07.2016 00:00:00 -Doknr: CELEX:32016R1075
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