+Source Code Reviews

Source Code Reviews

Conduct source code reviews encompassing static and dynamic testing, for the purpose of acquisition, development and maintenance of ICT-systems. Include security testing for internet-exposed systems. Identify and address vulnerabilities and anomalies in the source code and put in place plans to mitigate them. Monitor mitigation efforts. Implement controls to safeguard the integrity of source code, whether developed in-house or by a third-party service provider. Analyze and test source code and proprietary software provided by third-party service providers or from open-source projects for vulnerabilities.

1. Panoramica

Titolo Standard

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Regolamentazioni correlate

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Regolamentazioni correlate

Regolamentazioni
Fonte Regolamentazione
EULAW Articolo 16 1.

Nell’ambito delle salvaguardie volte a preservare la disponibilità, l’autenticità, l’integrità e la riservatezza dei dati, le entità finanziarie elaborano, documentano e attuano una politica che disciplina l’acquisizione, lo sviluppo e la manutenzione dei sistemi di TIC. Tale politica:

a) 

identifica le pratiche in materia di sicurezza e le metodologie relative all’acquisizione, allo sviluppo e alla manutenzione dei sistemi di TIC;

b) 

prevede l’identificazione di:

i) 

specifiche tecniche e specifiche tecniche delle TIC, come definite all’articolo 2, punti 4) e 5), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

ii) 

requisiti relativi all’acquisizione, allo sviluppo e alla manutenzione dei sistemi di TIC, con particolare attenzione ai requisiti di sicurezza delle TIC e alla loro approvazione da parte della funzione commerciale pertinente e del proprietario della risorsa TIC, conformemente ai meccanismi di governance interna dell’entità finanziaria;

c) 

specifica le misure di attenuazione del rischio di alterazione non intenzionale o di manipolazione intenzionale dei sistemi di TIC durante lo sviluppo, la manutenzione e l’installazione di tali sistemi nell’ambiente di produzione.

EULAW Articolo 16 2.
Le entità finanziarie elaborano, documentano e attuano una procedura di acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi di TIC per il test e l’approvazione di tutti i sistemi di TIC prima del loro utilizzo e dopo la manutenzione, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punti v), vi) e vii). Il livello dei test deve essere commisurato alla criticità delle procedure aziendali e delle risorse TIC interessate. I test sono concepiti per verificare che i nuovi sistemi di TIC siano adeguati alle prestazioni previste, anche per quanto riguarda la qualità dei software sviluppati internamente.

Le controparti centrali, oltre ai requisiti di cui al primo comma, coinvolgono, se opportuno, nella progettazione e nella conduzione dei test di cui al primo comma:

a) 

i partecipanti diretti e i clienti;

b) 

le controparti centrali interoperabili;

c) 

altre parti interessate.

I depositari centrali di titoli, oltre ai requisiti di cui al primo comma, coinvolgono, se opportuno, nella progettazione e nella conduzione dei test di cui al primo comma:

a) 

gli utenti;

b) 

i fornitori di utenze critiche e di servizi critici;

c) 

altri depositari centrali di titoli;

d) 

altre infrastrutture di mercato;

e) 

qualsiasi altro ente con cui i depositari centrali di titoli abbiano identificato interdipendenze nella loro politica di continuità operativa.

EULAW Articolo 16 3.

La procedura di cui al paragrafo 2 prevede l’esecuzione di esami del codice sorgente che coprono sia i test statici che quelli dinamici. Tali test comprendono test di sicurezza per i sistemi e le applicazioni esposti a Internet conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punti v), vi) e vii). Le entità finanziarie:

a) 

identificano e analizzano le vulnerabilità e le anomalie del codice sorgente;

b) 

adottano un piano d’azione per affrontare tali vulnerabilità e anomalie;

c) 

monitorano l’attuazione del piano d’azione.

EULAW Articolo 16 4.
La procedura di cui al paragrafo 2 prevede test di sicurezza dei pacchetti software da effettuare al più tardi nella fase di integrazione, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punti v), vi) e vii).
EULAW Articolo 16 5.

La procedura di cui al paragrafo 2 prevede che:

a) 

negli ambienti non di produzione siano memorizzati solo dati di produzione anonimizzati, pseudonimizzati o randomizzati;

b) 

le entità finanziarie tutelino l’integrità e la riservatezza dei dati negli ambienti non di produzione.