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Preamble: 1

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 10, l'articolo 6, paragrafo 8, l'articolo 10, paragrafo 9, l'articolo 12, paragrafo 6, l'articolo 15, paragrafo 4, l'articolo 23, paragrafo 2, l'articolo 36, paragrafo 14, l'articolo 55, paragrafo 3, l'articolo 82, paragrafo 3, e l'articolo 88, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse, in quanto riguardano il quadro di risoluzione stabilito dalla direttiva 2014/59/UE, dalla fase di pianificazione del risanamento e della risoluzione di un ente, alla fase di intervento precoce, fino al momento dell'azione di risoluzione. Per garantire la coerenza tra queste disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per facilitare il processo di risoluzione, è necessario che le istituzioni, le autorità e i partecipanti al mercato, compresi gli investitori non residenti nell'Unione, abbiano una visione globale e un punto di accesso unico ai loro obblighi e ai lori diritti. È auspicabile, pertanto, includere le pertinenti norme tecniche di regolamentazione previste dalla direttiva 2014/59/UE in un unico regolamento.

(2)

Oltre alle definizioni della direttiva 2014/59/UE sono necessarie alcune definizioni specifiche dei termini tecnici utilizzati.

(3)

Norme uniformi in merito alle informazioni minime da includere nei piani di risanamento dovrebbero tener conto, senza impedirli, dei poteri delle autorità competenti di determinare obblighi semplificati per taluni enti per quanto concerne il contenuto e i particolari dei piani di risanamento, a norma dell'articolo 4 della direttiva 2014/59/UE.

(4)

Dette norme uniformi dovrebbero inoltre specificare, fatti salvi gli obblighi semplificati determinati in conformità dell'articolo 4 della direttiva 2014/59/UE, le informazioni da inserire nel piano di risanamento individuale e, a norma dell'articolo 7, paragrafi 5 e 6, della medesima direttiva, nel piano di risanamento di gruppo.

(5)

È essenziale che le informazioni inserite nei piani di risanamento siano adeguate e specifiche, a seconda che si tratti di piani di risanamento elaborati da enti che non sono parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), oppure di piani di risanamento individuali, come previsto all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE o di piani di risanamento di gruppo, come previsto all'articolo 7, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2014/59/UE.

(6)

Per semplificare la struttura interna dei piani di risanamento, gli obblighi di informazione dovrebbero essere raggruppati in una serie di sezioni, alcune delle quali dovrebbero essere divise in sottosezioni, come indicato nel presente regolamento.

(7)

È indispensabile che i piani di risanamento siano sviluppati su una solida struttura di governance al fine di garantirne un'attuazione efficace e, se necessario, tempestiva. I piani di risanamento dovrebbero pertanto contenere una descrizione dello specifico assetto di governance in questione. In particolare il piano dovrebbe indicare in che modo esso è stato sviluppato, da chi è stato approvato e come si integra nella governance generale dell'ente o del gruppo. Ove opportuno, dovrebbero essere descritte le misure adottate per garantire la coerenza tra un piano di risanamento individuale di una filiazione, se del caso, e il piano di risanamento di gruppo.

(8)

I piani di risanamento sono fondamentali per valutare la fattibilità delle opzioni di risanamento. Pertanto un piano di risanamento dovrebbe contenere informazioni dettagliate sul processo decisionale per quanto riguarda la sua attivazione quale elemento essenziale della struttura di governance, sulla base di un processo di segnalazione basato sugli indicatori di cui all'articolo 9 della direttiva 2014/59/UE. Poiché ogni crisi è diversa, la materializzazione di un indicatore non attiva automaticamente una specifica opzione di risanamento né, più in generale, avvia un quadro automatizzato in virtù del quale deve essere attuata una particolare opzione di risanamento conformemente a requisiti procedurali prestabiliti. Gli indicatori dovrebbero piuttosto essere utilizzati per mettere in luce la necessità di avviare un processo di segnalazione che implichi un'analisi della modalità più adeguata per affrontare una situazione di crisi. Prima che si materializzino gli indicatori dovrebbero inoltre essere applicati i dati e i parametri di riferimento utilizzati per la gestione del rischio ordinaria al fine di informare l'ente o il gruppo del rischio di deterioramento della sua situazione finanziaria e dell'attivazione degli indicatori. Sebbene tali segnali di allerta precoce non costituiscano indicatori ai sensi della direttiva 2014/59/UE e come tali non indichino l'avvio della fase di risanamento né richiedano interventi non previsti dalle procedure ordinarie, essi contribuiscono a garantire la coerenza tra la gestione del rischio ordinaria dell'ente e il monitoraggio degli indicatori. Il piano di risanamento dovrebbe pertanto contenere la descrizione di ciò che lega gli indicatori ad elementi appropriati della gestione del rischio dell'ente.

(9)

L'analisi strategica dovrebbe tenere conto delle norme internazionali in materia di piani di risanamento, quali le «Caratteristiche essenziali dei regimi efficaci di risoluzione per gli enti finanziari» (Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions) del Consiglio per la stabilità finanziaria, che prevedono che l'analisi strategica individui le funzioni essenziali e di importanza sistemica dell'ente e definisca le tappe fondamentali per il loro mantenimento negli scenari di risanamento. L'analisi strategica dovrebbe pertanto constare di due parti: la prima parte dovrebbe descrivere l'ente o il gruppo e le sue linee di business principali e funzioni essenziali. La descrizione dell'ente o del gruppo dovrebbe fornire una panoramica generale dell'ente o del gruppo e delle sue attività, unitamente ad una descrizione dettagliata delle sue linee di business principali e funzioni essenziali. Al fine di facilitare la valutazione di opzioni di risanamento quali la cessione e la vendita di linee di business, è importante individuare le persone giuridiche presso cui sono situate le funzioni essenziali e le linee di business principali e analizzare le interconnessioni infragruppo. A norma dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/59/UE, gli enti sono tenuti a dimostrare, con soddisfazione dell'autorità competente, che è ragionevolmente probabile che il piano di risanamento possa essere attuato senza provocare effetti negativi di entità significativa sul sistema finanziario. Inoltre l'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE impone alle autorità competenti di valutare fino a che punto il piano di risanamento, o opzioni specifiche all'interno di esso, possa essere attuato senza provocare effetti negativi di entità significativa sul sistema finanziario. I piani di risanamento dovrebbero pertanto contenere una descrizione delle interconnessioni esterne.

(10)

La seconda parte dell'analisi strategica dovrebbe individuare e valutare le possibili opzioni di risanamento. Inizialmente le opzioni di risanamento a disposizione dell'ente o del gruppo dovrebbero essere descritte senza fare riferimento ad uno specifico scenario di stress finanziario. Si tratta di un modo per migliorare la preparazione alle crisi in generale e per aiutare l'ente o il gruppo a reagire alle crisi in maniera flessibile. L'analisi strategica dovrebbe quindi indicare in che modo le opzioni di risanamento sono state testate rispetto a specifici scenari di stress finanziario per cercare di individuare le opzioni di risanamento efficaci in ciascuno scenario, fornendo in tal modo una prova pratica dell'efficacia delle opzioni di risanamento e dell'adeguatezza degli indicatori. Le opzioni di risanamento dovrebbero inoltre includere le misure adottabili dall'ente qualora sussistano le condizioni per un intervento precoce ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2014/59/UE.

(11)

La comunicazione del piano di risanamento è fondamentale per la sua efficace attuazione e per evitare effetti negativi sul sistema finanziario. Pertanto il piano di risanamento dovrebbe contenere anche una sezione sulla comunicazione e la divulgazione che tratti sia della comunicazione interna nei confronti dei pertinenti organi interni e del personale dell'ente o del gruppo che della comunicazione esterna.

(12)

Il piano di risanamento potrebbe comportare dei cambiamenti nell'organizzazione dell'ente al fine di facilitare l'aggiornamento del piano e la sua attuazione in futuro o di monitorare gli indicatori, o perché il processo ha individuato alcuni ostacoli che complicano l'attuazione delle opzioni di risanamento. Queste azioni organizzative preparatorie e di controllo che l'ente o il gruppo deve adottare dovrebbero essere descritte nel piano di risanamento per agevolare un'efficace valutazione della ragionevole probabilità della sua attuazione e per facilitare il controllo della sua attuazione da parte dell'ente o del gruppo e delle autorità competenti.

(13)

È fondamentale specificare i criteri minimi che l'autorità competente deve prendere in considerazione nel valutare i piani di risanamento elaborati dagli enti in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE.

(14)

L'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) autorizza l'Autorità bancaria europea (ABE) a emanare orientamenti volti ad assicurare l'applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell'Unione e richiede alle autorità competenti e agli enti finanziari a cui tali orientamenti sono rivolti di compiere ogni sforzo per conformarsi a tali orientamenti. Poiché la direttiva 2014/59/UE prevede che l'ABE emani orientamenti a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per specificare ulteriormente alcuni aspetti della direttiva, le autorità competenti dovrebbero tenere conto, in conformità di tale articolo, delle linee guida sugli scenari di pianificazione del risanamento e degli indicatori da includere nei piani di risanamento emanati dall'ABE, compiendo ogni sforzo per conformarsi a tali orientamenti ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

(15)

L'obiettivo di pianificazione del risanamento, come stabilito nella direttiva 2014/59/UE, è individuare opzioni che consentano di mantenere o ripristinare la sostenibilità economica e la situazione finanziaria dell'ente o del gruppo quando questo è soggetto a gravi condizioni di stress. I criteri di valutazione del piano di risanamento dovrebbero pertanto mirare a garantire l'adeguatezza del piano rispetto alle entità a cui si rivolge e la sostenibilità e l'attuabilità a tempo debito del piano e delle opzioni in esso individuate. Gli aspetti esatti che l'autorità competente dovrà valutare dipenderanno dal contenuto e la portata del piano di risanamento. Dovrebbero essere stabilite norme uniformi in merito ai criteri minimi da valutare al fine di tenere conto della possibilità per le autorità competenti di imporre obblighi semplificati per taluni enti per quanto concerne il contenuto e i particolari dei piani di risanamento, a norma dell'articolo 4 della direttiva 2014/59/UE.

(16)

Se del caso, dovrebbero essere specificati criteri supplementari per la valutazione dei piani di risanamento di gruppo al fine di riflettere i requisiti supplementari di cui alla direttiva 2014/59/UE che si applica a tali piani.

(17)

I piani di risanamento dovrebbero essere completi e contenere tutte le informazioni richieste dalla direttiva 2014/59/UE, compresi gli elementi ulteriori previsti dal presente regolamento. I programmi dovrebbero inoltre essere globali e includere dettagli sufficienti e una gamma di opzioni sufficientemente ampia rispetto alle circostanze dell'entità o delle entità interessate.

(18)

I requisiti relativi al contenuto dei piani di risoluzione dovrebbero tenere conto dei lavori in corso per coordinare questi sviluppi a livello mondiale tramite il Consiglio per la stabilità finanziaria.

(19)

Le norme applicabili al contenuto dei piani di risoluzione e alla valutazione della possibilità di risoluzione dovrebbero essere sufficientemente flessibili da tenere conto delle circostanze dell'ente o del gruppo in esame al fine di garantire che i piani siano mirati e utili per l'attuazione di strategie di risoluzione.

(20)

Le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se la liquidazione nell'ambito di procedure ordinarie di insolvenza possa conseguire gli obiettivi della risoluzione in maniera credibile e fattibile. A tal fine esse possono avvalersi delle pertinenti conoscenze specialistiche dei sistemi di garanzia dei depositi. La valutazione della fattibilità e della credibilità della liquidazione non esclude la necessità di valutare se gli obiettivi della risoluzione, compreso quello di ridurre al minimo il ricorso al sostegno finanziario straordinario, sarebbero conseguiti nella stessa misura con una liquidazione nell'ambito delle procedure di insolvenza nazionali.

(21)

La valutazione della possibilità di risoluzione è un processo iterativo ed è possibile solo basandosi sull'individuazione di una strategia di risoluzione preferenziale. Le autorità di risoluzione, alla fine del processo, possono giungere alla conclusione che sia più appropriato modificare tale strategia o sceglierne una completamente diversa.

(22)

È inoltre auspicabile prendere in considerazione le varianti della strategia preferenziale al fine di tenere conto delle circostanze che impediscono l'attuazione della strategia di risoluzione preferenziale, come laddove non risulti più fattibile una strategia con un punto di avvio singolo utilizzando lo strumento del bail-in quando le perdite superano la passività ammissibili emesse dall'entità madre.

(23)

Le norme sui piani di risoluzione di gruppo e sulla valutazione della possibilità di risoluzione dovrebbero consentire una strategia di risoluzione basata su uno degli approcci ad-hoc forniti dal Consiglio per la stabilità finanziaria e di cui al considerando (80) della direttiva 2014/59/UE. In pratica le strategie di risoluzione possono coinvolgere un'unica autorità di risoluzione che applica gli strumenti di risoluzione a livello di impresa madre o di società di partecipazione di un gruppo (punto di avvio singolo), oppure coinvolgere più di un'autorità di risoluzione che applica gli strumenti di risoluzione a più sottogruppi regionali o funzionali o a entità di un gruppo transfrontaliero (punto di avvio multiplo), oppure unire elementi di entrambi gli approcci.

(24)

In ogni caso la pianificazione della risoluzione e la valutazione della possibilità di risoluzione dovrebbero tener conto di ogni azione di sostegno richiesta ad autorità di risoluzione diverse da quelle che avviano l'azione di risoluzione, ad esempio attraverso la messa a disposizione di informazioni, la costante fornitura di servizi essenziali condivisi o decisioni di non adozione di un'azione di risoluzione, tenendo conto del diritto di altre autorità di risoluzione ad agire di propria iniziativa ove ciò sia necessario per raggiungere la stabilità finanziaria nazionale in assenza di un'azione efficace da parte delle autorità di risoluzione principali.

(25)

La sezione C dell'allegato della direttiva 2014/59/UE specifica una serie di aspetti che devono essere presi in considerazione per valutare la possibilità di risoluzione di un ente o di un gruppo, ma non è esaustiva e richiede ulteriori precisazioni.

(26)

A norma dell'articolo 32 della direttiva 2014/59/UE, l'azione di risoluzione dovrebbe essere avviata solo laddove la liquidazione di un ente o di un gruppo con procedura ordinaria di insolvenza non fosse nell'interesse pubblico; pertanto la valutazione della possibilità di risoluzione dovrebbe prendere in considerazione tale liquidazione come alternativa all'azione di risoluzione.

(27)

L'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE stabilisce diverse condizioni che devono essere soddisfatte per autorizzare un ente impresa madre, un ente impresa madre nell'Unione e talune altre entità di un gruppo e le loro filiazioni in altri Stati membri o in paesi terzi che sono enti o enti finanziari, sulla base di un accordo di sostegno finanziario di gruppo di cui al capo III di tale direttiva, a fornire un sostegno finanziario sotto forma di prestito, di prestazione di garanzie o di attività da utilizzare come garanzie reali a un'altra entità del gruppo che soddisfi le condizioni per un intervento precoce. A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, l'autorità competente dell'entità del gruppo che fornisce il sostegno finanziario può vietare o limitare la fornitura del sostegno finanziario.

(28)

Viste le difficoltà finanziarie dell'entità ricevente e la condizione che vi sia una prospettiva ragionevole che il sostegno finanziario ponga rimedio a tali difficoltà finanziarie, dovrebbe essere effettuata un'analisi approfondita del fabbisogno di capitale e di liquidità dell'entità ricevente e un'analisi delle cause interne ed esterne delle difficoltà finanziarie e delle condizioni di mercato passate e presenti e di quelle prevedibili per il futuro. Tale analisi dovrebbe comprendere le misure previste per affrontare le cause della difficoltà dell'entità ricevente e che possano sostenere in modo efficiente il ripristino della sua situazione finanziaria.

(29)

La valutazione delle varie condizioni rientra nella sfera di competenza dell'entità che fornisce il sostegno (entità erogatrice) e dell'autorità competente responsabile dell'ente erogatore. La valutazione dovrebbe prendere in considerazione il rischio di potenziali sviluppi negativi. Per una valutazione completa delle condizioni che riguardano l'entità erogatrice, l'autorità competente responsabile dell'entità erogatrice dovrebbe altresì tenere conto delle informazioni e delle valutazioni fornite dall'autorità competente responsabile dell'entità del gruppo che riceve il sostegno finanziario.

(30)

La condizione che i termini della norma siano conformi all'articolo 19, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE dovrebbe tenere conto del rischio di default dell'entità ricevente e della perdita per l'entità erogatrice in caso di default da parte dell'entità ricevente, sulla base di un confronto tra la situazione determinata dalla concessione del sostegno e quella determinata dalla sua mancata concessione e della piena divulgazione delle informazioni pertinenti. Detti termini dovrebbero riflettere il migliore interesse dell'entità erogatrice, come indicato all'articolo 19, paragrafo 7, lettera b), che stabilisce che tale interesse può comportare benefici diretti o indiretti a favore di una parte a motivo del sostegno finanziario. Ciò dovrebbe essere verificato mediante un'analisi approfondita dei costi e dei benefici per l'entità erogatrice e per il gruppo nel suo insieme nei due scenari.

(31)

Gli accordi di sostegno finanziario e la fornitura del sostegno finanziario di gruppo possono incrementare la possibilità di risoluzione di un gruppo, ad esempio se sono in linea con il meccanismo di assorbimento delle perdite previsto dalla strategia di risoluzione. Tuttavia essi possono anche compromettere la fattibilità dell'attuazione della strategia di risoluzione scelta, ad esempio ove tale strategia preveda una separazione delle diverse parti del gruppo. Pertanto la valutazione dell'impatto sulla possibilità di risoluzione dovrebbe basarsi sulla valutazione della possibilità di risoluzione, sul piano di risoluzione individuale e, se del caso, sul piano di risoluzione di gruppo, come stabilito dalla decisione congiunta dei collegi di risoluzione.

(32)

È necessario assicurare che, al momento di effettuare la valutazione ai fini dell'articolo 36, compresi l'articolo 49, paragrafo 3, e l'articolo 74 della direttiva 2014/59/UE, i periti indipendenti non siano influenzati, e non siano percepiti come influenzati, da parte delle autorità pubbliche, compresa l'autorità di risoluzione, né dall'ente o dall'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di tale direttiva.

(33)

Di conseguenza dovrebbero essere applicate norme uniformi per determinare le circostanze in cui una persona è da considerarsi indipendente dalle autorità pubbliche pertinenti, compresa l'autorità di risoluzione, e dall'ente o dall'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE. Queste norme dovrebbero indicare i requisiti in materia di competenze e risorse della persona interessata e in materia di rapporti con le autorità pubbliche pertinenti, compresa l'autorità di risoluzione, e con l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE.

(34)

L'indipendenza può essere rafforzata da condizioni che garantiscano l'adeguatezza delle competenze e delle risorse del perito indipendente. Più in particolare occorrerebbe garantire che il perito indipendente possieda le necessarie qualifiche, conoscenze e competenze in tutte le materie pertinenti, in particolare nell'ambito della contabilità e della valutazione nel settore bancario. Dovrebbe inoltre essere garantito che il perito indipendente disponga di risorse umane e tecniche sufficienti per effettuare la valutazione, o possa accedere a tali risorse. A tal fine, per accedere a risorse umane e tecniche sufficienti potrebbe essere opportuno assumere dipendenti o collaboratori esterni provenienti da altri studi legali o di esperti di valutazione o da altre fonti per effettuare la valutazione. Qualora alla realizzazione del valutazione partecipino dipendenti o collaboratori esterni, essi dovrebbero essere sottoposti a verifica in merito ai conflitti di interesse per garantire che la loro indipendenza non sia compromessa. In tutti i casi il perito indipendente dovrebbe rimanere responsabile dell'esito della valutazione.

(35)

Inoltre è opportuno garantire che il perito indipendente sia anche in grado di eseguire la valutazione in maniera efficace senza ricorrere indebitamente ad alcuna autorità pubblica pertinente, compresa l'autorità di risoluzione, né all'ente o all'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE. Tuttavia la fornitura di istruzioni o linee guida necessarie a sostegno dello svolgimento della valutazione, ad esempio in relazione alla metodologia conforme alla normativa dell'Unione nel settore della valutazione per i fini connessi alla risoluzione, non dovrebbe essere considerata ricorso indebito laddove tali istruzioni o linee guida siano ritenute necessarie a sostegno dello svolgimento della valutazione. Inoltre non dovrebbe essere impedita la fornitura di assistenza, come ad esempio la fornitura da parte dell'ente o dell'entità interessata dei sistemi, dei rendiconti finanziari, delle relazioni regolamentari, dei dati di mercato, di altri documenti o di altre forme di assistenza al perito indipendente, qualora, nella valutazione dell'autorità che ha il potere di nomina o di un'altra autorità cui può essere conferito il potere di svolgere tale compito nello Stato membro in questione, questo sia considerato necessario a sostegno dello svolgimento della valutazione. In conformità con le procedure che possono essere poste in essere, la fornitura di istruzioni, linee guida e altre forme di sostegno dovrebbe essere concordata caso per caso o in maniera cumulativa.

(36)

Il pagamento di un compenso ragionevole e il rimborso delle spese ragionevoli in relazione alla valutazione non dovrebbe essere impedito.

(37)

L'indipendenza può essere compromessa ove la valutazione sia eseguita da una persona che è dipendente o affiliata a una qualsiasi autorità pubblica pertinente, compresa l'autorità di risoluzione, e all'ente o entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE anche nei casi in cui è stata stabilita la piena separazione strutturale per affrontare minacce quali casi di autoriesame, interesse personale, esercizio del patrocinio legale, familiarità, fiducia eccessiva o intimidazione. Vi è pertanto la necessità di assicurare la separazione giuridica garantendo che il perito indipendente non sia dipendente o collaboratore esterno né membro di un gruppo di una qualsiasi autorità pubblica pertinente, compresa l'autorità di risoluzione, né dell'ente o dell'entità in questione.

(38)

È altresì necessario garantire che il perito indipendente non abbia interessi rilevanti in comune o in conflitto con qualsiasi autorità pubblica pertinente, compresa l'autorità di risoluzione, né con l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE, compresi i suoi alti dirigenti, gli azionisti di controllo, le entità del gruppo e i grandi creditori, come potrebbe verificarsi laddove il perito indipendente sia un grande creditore dell'ente o dell'entità in questione. Analogamente i rapporti personali potrebbe costituire un interesse rilevante.

(39)

Di conseguenza l'autorità che ha il potere di nomina, o un'altra autorità cui può essere conferito il potere di svolgere tale compito nello Stato membro in questione, dovrebbe valutare se sussistano interessi rilevanti in comune o in conflitto. Ai fini di tale valutazione il perito indipendente dovrebbe informare l'autorità che ha il potere di nomina, o un'altra autorità cui può essere conferito il potere di svolgere tale compito nello Stato membro in questione, di qualsiasi interesse effettivo o potenziale che la persona ritiene possa, nella valutazione di tale autorità, essere considerato interesse rilevante e fornire tutte le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste dall'autorità per realizzare detta valutazione. Nel caso delle persone giuridiche, l'indipendenza dovrebbe essere valutata con riferimento alla società nel suo insieme, ma tenendo conto di qualsiasi separazione strutturale e degli altri meccanismi che possono essere messi in atto per distinguere i membri del personale che possono essere coinvolti nella valutazione dagli altri membri del personale, al fine di affrontare minacce quali casi di autoriesame, interesse personale, esercizio del patrocinio legale, familiarità, fiducia eccessiva o intimidazione. Nel caso in cui la rilevanza dei rischi rispetto alle misure di salvaguardia adottate sia tale da compromettere l'indipendenza della persona, la società non dovrebbe essere il perito indipendente.

(40)

Un revisore legale dei conti che abbia completato una revisione dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE, nell'anno precedente alla valutazione del perito indipendente per l'ammissibilità alla funzione di perito non dovrebbe in nessun caso essere considerato indipendente. Per quanto riguarda altri servizi di revisione o valutazione forniti all'ente o all'entità in questione negli anni immediatamente precedenti alla data in cui deve essere valutata l'indipendenza, anch'essi dovrebbero essere considerati come costituenti un interesse rilevante in comune o in conflitto, a meno che, tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui separazioni strutturali o altre disposizioni in vigore, non sia dimostrato il contrario, con piena soddisfazione dell'autorità che ha il potere di nomina, o di un'altra autorità cui può essere conferito il potere di svolgere tale compito nello Stato membro in questione.

(41)

Successivamente alla nomina è essenziale che il perito indipendente mantenga politiche e procedure conformi ai pertinenti codici etici e standard professionali per individuare qualsiasi interesse effettivo o potenziale che il perito ritenga possa costituire un interesse rilevante in comune o in conflitto. L'autorità che ha il potere di nomina, o un'altra autorità che può essere individuata nello Stato membro in questione, dovrebbe essere informata immediatamente di qualsiasi interesse effettivo o potenziale individuato e dovrebbe valutare se questo costituisca un interesse rilevante; in caso affermativo la nomina del perito indipendente dovrebbe essere revocata e dovrebbe essere nominato un nuovo perito.

(42)

La direttiva 2014/59/UE stabilisce che gli Stati membri conferiscano alle loro autorità di risoluzione una serie di poteri, compresi i poteri di svalutazione e di conversione quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 66), di tale direttiva, che possono essere applicati in maniera indipendente o in combinazione con un'azione di risoluzione.

(43)

È importante garantire che i poteri di svalutazione e di conversione possano essere applicati in relazione a tutte le passività che non sono escluse dall'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE. Per le passività disciplinate dalla legge di un paese terzo, diverse da quelle rientranti nell'elenco delle passività a cui si applica l'esclusione prevista dall'articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, dovrebbe essere prevista una clausola contrattuale per consentire l'applicazione a tali passività dei poteri di svalutazione e di conversione.

(44)

Le clausole contrattuali di cui all'articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE dovrebbero essere incluse negli accordi che creano una passività a cui si applica tale articolo e stipulati dopo la data di applicazione delle disposizioni adottate per il recepimento del titolo IV, capo IV, sezione 5, della direttiva 2014/59/UE.

(45)

In particolare la clausola contrattuale di cui all'articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE dovrebbe essere inclusa nei pertinenti accordi concernenti una passività che, al momento della creazione, non è pienamente garantita oppure è pienamente garantita ma le clausole contrattuali che disciplinano la passività non obbligano il debitore a mantenere garanzie reali che garantiscano pienamente tale passività su base continuativa, in conformità con i requisiti regolamentari previsti dal diritto dell'Unione o dall'equivalente diritto dei paesi terzi.

(46)

Per i pertinenti accordi stipulati prima della data di applicazione delle disposizioni adottate per il recepimento del titolo IV, capo IV, sezione 5, della direttiva 2014/59/UE, la clausola contrattuale dovrebbe essere inclusa laddove le passività siano create in virtù di tale accordo dopo la data di recepimento.

(47)

Inoltre per i pertinenti accordi stipulati prima della data di applicazione delle disposizioni adottate per il recepimento del titolo IV, capo IV, sezione 5, della direttiva 2014/59/UE, modifiche sostanziali che incidono sui diritti e gli obblighi sostanziali di una parte contraente dell'accordo dovrebbero comportare l'obbligo di inserire la clausola contrattuale di cui all'articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE. Modifiche non sostanziali, che non incidono sui diritti e gli obblighi sostanziali di una delle parti di un accordo pertinente, non dovrebbero essere sufficienti a far scattare l'obbligo di includere la clausola contrattuale; in tutti gli altri casi dovrebbe essere inserita la clausola contrattuale.

(48)

Al fine di consentire un livello di convergenza appropriato assicurando nel contempo che le autorità di risoluzione, le istituzioni e le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 2014/59/UE, possano tenere conto delle differenze negli ordinamenti giuridici o di quelle derivanti dalla natura o dalla forma della passività, è opportuno definire il contenuto obbligatorio della clausola contrattuale.

(49)

Al fine di ottenere un approccio uniforme in tutta l'Unione garantendo un efficace coordinamento tra le autorità pertinenti e di consentire all'autorità di risoluzione di assumere decisioni adeguatamente informate e rapide in materia di risoluzione, il presente regolamento stabilisce le procedure e il contenuto delle notifiche di cui all'articolo 81, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2014/59/UE.

(50)

Le notifiche dovrebbero essere effettuate mediante comunicazioni elettroniche sicure, che riflettano l'urgenza e l'importanza dell'argomento. Per promuovere il coordinamento tra le parti, la procedura prevede la previa comunicazione orale e la successiva conferma di ricevimento.

(51)

Le notifiche dovrebbero fornire al ricevente informazioni adeguate affinché questi possa svolgere i propri compiti prontamente; pertanto vengono indicati i contenuti specifici della notifica che l'organo di amministrazione di un ente o di un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 2014/59/UE, deve inviare all'autorità competente qualora sia in dissesto o a rischio di dissesto. Analogamente la comunicazione di tale notifica da parte dell'autorità competente all'autorità di risoluzione dovrebbe contenere informazioni che consentano a quest'ultima di svolgere i propri compiti. Dovrebbero essere stabiliti requisiti specifici anche in merito al contenuto della notifica della valutazione del dissesto o del rischio di dissesto di un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), laddove tale valutazione sia avviata rispettivamente dall'autorità competente o dall'autorità di risoluzione. In tal caso la notifica dovrebbe altresì specificare le condizioni pertinenti di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2014/59/UE.

(52)

Al fine di garantire un approccio armonizzato in tutta l'Unione per informare adeguatamente le parti interessate alle azioni di risoluzione, il presente regolamento stabilisce le procedure e il contenuto dell'avviso che riassume gli effetti dell'azione di risoluzione, compresa la decisione di sospendere o limitare l'esercizio di alcuni diritti in conformità degli articoli 69, 70 e 71, della direttiva 2014/59/UE.

(53)

Il presente regolamento stabilisce il contenuto di tale avviso, tenendo conto di alcune informazioni essenziali da fornire alla clientela al dettaglio e all'ingrosso e ai creditori; per quanto riguarda gli elementi non specificati nel presente regolamento l'avviso dovrebbe essere in linea con la più ampia strategia di comunicazione sviluppata nell'ambito del piano di risoluzione e di cui al capo II, sezioni I e II del presente regolamento. È necessario adottare norme tecniche di regolamentazione per stabilire regole dettagliate e uniformi per quanto riguarda l'istituzione dei collegi di risoluzione e le procedure che questi devono seguire nello svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 88 della direttiva 2014/59/UE a causa dell'elevata incidenza che la risoluzione e la pianificazione della risoluzione di gruppo possono avere in più di uno Stato membro.

(54)

Quando si istituisce un collegio di risoluzione è necessario evitare duplicazioni del lavoro già svolto dall'autorità di vigilanza su base consolidata e dal collegio di vigilanza. È altresì importante garantire che questo lavoro sia adattato per rispondere alle esigenze di funzionamento del collegio. In particolare è opportuno assicurare che le autorità di risoluzione a livello di gruppo prendano in considerazione, aggiornino e adeguino di conseguenza tutte le pertinenti attività svolte dall'autorità di vigilanza su base consolidata nell'ambito del collegio di vigilanza, in particolare per quanto riguarda l'identificazione delle pertinenti entità del gruppo e di conseguenza delle autorità che dovrebbero essere invitate a diventare membri o osservatori del collegio (in appresso il «processo di classificazione»).

(55)

Il riferimento ad altri gruppi o collegi che svolgono gli stessi compiti e funzioni in conformità dell'articolo 88, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE dovrebbe essere inteso come comprendente, tra gli altri, i gruppi di gestione delle crisi istituiti nell'ambito dei principi e degli approcci comuni sviluppati dal Consiglio per la stabilità finanziaria e dal G20. È pertanto importante prevedere che le autorità di risoluzione a livello di gruppo, in sede di valutazione del loro obbligo di istituire un collegio di risoluzione, valutino anche se tali altri gruppi o collegi operino conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

(56)

Il coinvolgimento delle autorità di risoluzione dei paesi terzi in qualità di osservatori nel collegio di risoluzione è già previsto dall'articolo 88, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE. È quindi necessario disciplinare l'organizzazione della loro partecipazione al collegio di risoluzione e il loro coinvolgimento nei vari compiti del collegio.

(57)

Per un'efficace pianificazione della risoluzione sono necessarie un'interazione e una cooperazione efficaci e tempestive tra il collegio di risoluzione e il gruppo bancario, in particolare tra l'autorità di risoluzione a livello di gruppo e l'impresa madre nell'Unione. A tal fine l'autorità di risoluzione a livello di gruppo dovrebbe informare l'impresa madre nell'Unione in merito all'istituzione del collegio di risoluzione, alla sua composizione e ad eventuali modifiche di questa composizione. L'interazione e la cooperazione efficaci e tempestive tra l'autorità di risoluzione a livello di gruppo e l'impresa madre nell'Unione non dovrebbero tuttavia non tenere conto della rapidità di azione necessaria per tutelare la stabilità finanziaria o della natura preparatoria o preventiva e delle complesse valutazioni economiche richieste per la pianificazione della risoluzione.

(58)

Le modalità e le procedure, redatte per iscritto, per il funzionamento del collegio di risoluzione dovrebbero comprendere le necessarie disposizioni organizzative per garantire che i processi decisionali siano efficienti ed efficaci. In particolare il collegio di risoluzione dovrebbe riconoscere la necessità di creare sottostrutture flessibili al proprio interno per svolgere le funzioni del collegio e garantire che i membri siano in grado di contribuire in modo appropriato a ciascuna di queste funzioni. Ove inoltre si ritenga opportuno che altre autorità, oltre ai membri del collegio, partecipino al collegio stesso in qualità di osservatori, è necessario che l'autorità di risoluzione a livello di gruppo garantisca che i termini e le condizioni di tale partecipazione siano stabiliti nelle modalità scritte e che non siano più favorevoli di quelli stabilite nel presente regolamento per i membri del collegio.

(59)

Le modalità e le procedure di funzionamento, redatte per iscritto, del collegio di risoluzione dovrebbero comprendere anche le necessarie disposizioni operative al fine di garantire che il collegio permetta alle autorità di risoluzione sia di coordinare i loro contributi al collegio di vigilanza che di organizzare l'analisi, l'esame e la valutazione del contributo che le autorità di risoluzione ricevono dal collegio di vigilanza. Le modalità scritte dovrebbero quindi preferibilmente includere un processo di comunicazione tra il collegio di vigilanza e il collegio di risoluzione, e soprattutto tra l'autorità di risoluzione a livello di gruppo e l'autorità di vigilanza su base consolidata. Dovrebbero inoltre essere previste modalità scritte per stabilire le procedure da seguire nell'ambito del collegio di risoluzione per il raggiungimento di un'intesa in tutti i casi in cui nella pratica è necessario il coordinamento ma non è richiesta una decisione congiunta in conformità della direttiva 2014/59/UE.

(60)

L'autorità di risoluzione a livello di gruppo dovrebbero avere accesso a tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento dei suoi compiti e delle sue responsabilità e dovrebbe fungere da coordinatore per la raccolta e la diffusione delle informazioni ricevute da qualsiasi membro del collegio, o da qualsiasi entità del gruppo, fatte salve le disposizioni in materia di riservatezza e le disposizioni riguardanti lo scambio di informazioni riservate previste dalla direttiva 2014/59/UE.

(61)

Per garantire che le procedure operative siano efficaci in caso di emergenza, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo dovrebbe effettuare prove del funzionamento del collegio di risoluzione e dovrebbe, ove opportuno, poter coinvolgere l'impresa madre nell'Unione nell'esecuzione di tali prove.

(62)

È essenziale pianificare con tempestività e realismo tutte le procedure di adozione di decisioni congiunte. Ogni autorità di risoluzione coinvolta in questi processi dovrebbe fornire all'autorità di risoluzione a livello di gruppo il proprio contributo nella rispettiva decisione congiunta in maniera tempestiva ed efficace e in conformità del pertinente calendario della decisione congiunta.

(63)

È necessario garantire che le decisioni congiunte siano prese rapidamente e in modo tempestivo. Ciò è particolarmente importante per le decisioni in materia di risoluzione, ma è rilevante anche per la pianificazione della risoluzione. Allo stesso tempo occorre garantire che tutte le autorità coinvolte nella procedura di decisione congiunta dispongano di tempo sufficiente per esprimere la loro opinione. Per raggiungere il giusto equilibrio tra questi due obiettivi l'autorità di risoluzione a livello di gruppo dovrebbe avere il potere di presentare il suo progetto di proposta alle altre autorità coinvolte nel processo stabilendo al tempo stesso un termine adeguato, alla scadenza del quale dovrebbe essere presunto il consenso alla proposta da parte delle autorità che non abbiano sollevato obiezioni. Nel fissare tale termine l'autorità di risoluzione a livello di gruppo dovrebbe tenere debito conto dei tempi effettivamente necessari per il processo decisionale come stabilito dalle disposizioni di legge o come precedentemente determinato dal collegio stesso.

(64)

Per garantire l'efficacia del processo l'autorità di risoluzione a livello di gruppo dovrebbe avere la responsabilità ultima per la determinazione della sequenza delle tappe da seguire. Dovrebbero essere stabilite le tappe per giungere ad una decisione congiunta, riconoscendo che alcune di queste tappe possono essere svolte in parallelo e altre in ordine sequenziale.

(65)

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE, i piani di risoluzione di gruppo dovrebbero essere riesaminati e aggiornati almeno una volta all'anno. È tuttavia necessario garantire che i piani di risoluzione di gruppo siano anche riesaminati e aggiornati ad hoc, laddove ciò risulti necessario a causa di informazioni ricevute dal collegio di vigilanza o su iniziativa del collegio di risoluzione.

(66)

Per aumentare la trasparenza del funzionamento dei collegi di risoluzione nel presente regolamento dovrebbero essere chiaramente definite condizioni uniformi di comunicazione delle decisioni congiunte all'impresa madre nell'Unione e alle altre entità del gruppo di cui trattasi. Al fine di garantire la comparabilità dei processi e dei risultati, in modo da raggiungere la convergenza, è necessario definire chiaramente norme uniformi sulla procedura e la documentazione necessari per giungere a una decisione congiunta in seno ai collegi di risoluzione.

(67)

Dovrebbe inoltre essere garantito il coordinamento delle decisioni individuali adottate dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo e dalle autorità di risoluzione delle filiazioni in assenza di una decisione congiunta, affinché il collegio di risoluzione possa svolgere il proprio ruolo come previsto all'articolo 88, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE. Di conseguenza è necessario definire il processo di funzionamento del collegio come quadro al cui interno l'autorità di risoluzione a livello di gruppo e le altre autorità possano tendere a una pianificazione della risoluzione di gruppo efficiente e funzionale anche in assenza di decisioni congiunte.

(68)

Nell'identificare se sia necessario un programma di risoluzione di gruppo, le pertinenti autorità di risoluzione che partecipano al collegio di risoluzione dovrebbero valutare, in linea con gli articoli 91 e 92 della direttiva 2014/59/UE, se la risoluzione in questione presenti una dimensione di gruppo. A tale scopo l'autorità di risoluzione a livello di gruppo dovrebbe adoperarsi per individuare tutte le entità del gruppo che sono o potrebbero essere interessate nel caso in cui un'entità del gruppo o l'impresa madre nell'Unione soddisfi le condizioni di cui all'articolo 32 o 33 della direttiva 2014/59/UE.

(69)

Al fine di garantire condizioni ottimali per la risoluzione è necessario lavorare efficacemente in un breve lasso di tempo. È quindi importante prevedere che il collegio di risoluzione, nel valutare la necessità di un programma di risoluzione di gruppo, valuti anche la necessità di mettere in comune i meccanismi di finanziamento nazionali. In particolare, per quanto riguarda i piani di finanziamento e l'applicazione della direttiva 2014/59/UE, il collegio di risoluzione dovrebbe valutare se sia necessaria la messa in comune dei meccanismi di finanziamento nazionali. In assenza di una messa in comune è opportuno che il contenuto e la procedura del piano di finanziamento siano adattati di conseguenza. Quale ulteriore garanzia di efficienza, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo dovrebbero avere la facoltà di sostituire la propria valutazione finale positiva sulla necessità di un programma di risoluzione di gruppo con una proposta in merito a tale programma.

(70)

Il programma di risoluzione di gruppo dovrebbe, per quanto possibile e opportuno, tenere conto del piano di risoluzione e applicarlo, a meno che le autorità di risoluzione non reputino, alla luce delle specifiche circostanze, che gli obiettivi di risoluzione sarebbero raggiunti più efficacemente attuando azioni non previste in tale piano;

(71)

È necessario che tutti coloro che subiscono le conseguenze della risoluzione di un ente comprendano appieno le opinioni e le azioni dell'autorità di risoluzione che dissente dalla decisione congiunta sul programma di risoluzione di gruppo ai fini del coordinamento. Pertanto qualsiasi autorità dissenziente dovrebbe fornire una chiara motivazione del proprio disaccordo all'autorità di risoluzione a livello di gruppo.

(72)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.

(73)

Ai fini delle norme tecniche di regolamentazione relative al contenuto dei piani di risoluzione per gli enti che non sono parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE e al contenuto dei piani di risoluzione per i gruppi, in conformità, rispettivamente, degli articoli 10 e 13 della direttiva 2014/59/UE, e ai fini delle norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri che devono essere esaminati ai fini della valutazione della possibilità di risoluzione di enti o gruppi, di cui, rispettivamente, all'articolo 15, paragrafo 4, e all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, l'ABE ha consultato il comitato europeo per il rischio sistemico.

(74)

L'ABE ha svolto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • Builddate: 08.07.2016 00:00:00 -Doknr: CELEX:32016R1075
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