+Articolo 5 Comunicazione di informazioni relative a operazioni sospette
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Articolo 5 Comunicazione di informazioni relative a operazioni sospette

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 5 1

1.   Qualora l'ordinamento del paese terzo vieti o limiti la condivisione delle informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849 fra le succursali e le filiazioni controllate a maggioranza stabilite nel paese terzo ed altri soggetti del loro gruppo, gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono come minimo:

a)

comunicare all'autorità competente dello Stato membro d'origine, senza indugio e in ogni caso entro 28 giorni di calendario dopo aver individuato il paese terzo:

i)

il nome del paese terzo;

ii)

in che modo l'applicazione dell'ordinamento del paese terzo vieta o limita la condivisione o il trattamento, con altri soggetti del gruppo, del contenuto delle informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849, individuate da una succursale e da una filiazione controllata a maggioranza stabilita in un paese terzo;

b)

richiedere che la succursale o la filiazione controllata a maggioranza fornisca le informazioni rilevanti all'alta dirigenza dell'ente creditizio o dell'istituto finanziario, per consentirle di valutare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo legato all'operatività di una tale succursale o filiazione controllata a maggioranza, e l'impatto di tale rischio sul gruppo; tali informazioni includono:

i)

il numero di operazioni sospette segnalate nel corso di un periodo determinato;

ii)

dati statistici aggregati che forniscano una visione d'insieme delle circostanze che hanno dato origine al sospetto.

Articolo 5 2

2.   Oltre ai provvedimenti normali di contrasto del riciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo e le misure di cui al paragrafo 1, gli enti creditizi e gli istituti finanziari adottano misure supplementari di gestione del rischio.

Dette misure supplementari includono una o più misure supplementari di cui all'articolo 8, lettere da a) a c) e da g) a i).

Articolo 5 3

3.   Qualora gli enti creditizi o gli istituti finanziari, applicando le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, non riescano a gestire in modo efficace il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, cessano in modo parziale o totale l'operatività delle succursali e filiazioni controllate a maggioranza stabilite nel paese terzo.

Articolo 5 4

4.   Gli enti creditizi e gli istituti finanziari stabiliscono la portata delle misure supplementari di cui ai paragrafi 2 e 3 in funzione dei rischi e sono in grado di dimostrare all'autorità competente che tale portata è appropriata tenuto conto del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito