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+Articolo 31 3 |
Articolo 31 33. I tassi unitari sono fissati dagli Stati membri e sono soggetti alla verifica da parte della Commissione della loro conformità agli articoli 29 e 30 e al presente articolo. Se la Commissione constata che un tasso unitario non soddisfa tali requisiti, il tasso unitario è riveduto di conseguenza dallo Stato membro interessato e modificato in modo da soddisfarli. I tassi unitari sono pubblicati. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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