+Final provisions
---+Articolo 6
---+Articolo 7
---+Articolo 8

Final provisions

Final provisions

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 6
Articolo 7

Articolo 7

Cinque anni dopo la data prevista all'articolo 6, paragrafo 2, il Consiglio procede, in base a una relazione della Commissione, all'esame e, se del caso, su proposta della Commissione e in cooperazione con il Parlamento europeo alla revisione dell'articolo 2, paragrafo 4, in funzione all'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva e dell'obiettivo di ridurre le informazioni supplementari di cui all'articolo 2, paragrafo 4, tenendo conto dei progressi realizzati verso una maggiore armonizzazione dei conti delle banche e degli altri istituti finanziari.

Articolo 8

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 13 febbraio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. SOLCHAGA CATALAN

(1) GU n. C 230 dell'11. 9. 1986, pag. 4.

(2) GU n. C 319 del 30. 11. 1987, pag. 64 e GU n. C 290 del 14. 11. 1988, pag. 66.

(3) GU n. C 345 del 21. 12. 1987, pag. 73.

(4) GU n. L 372 del 31. 12. 1986, pag. 1.

(1) GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 11.

(2) GU n. L 314 del 4. 12. 1984, pag. 28.

(3) GU n. L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito