+Articolo 2

Articolo 2

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) «autovettura», un veicolo a motore della categoria M1, come definito nell'allegato II della direttiva 70/156/CEE ( 6 ), che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 80/1268/CEE. Sono esclusi i veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 92/61/CEE ( 7 ) ed i veicoli speciali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino della direttiva 70/156/CEE;

2) «autovettura nuova», un'autovettura che non sia stata precedentemente venduta se non a fini di rivendita al dettaglio o di distribuzione;

3) «certificato di conformità» il certificato di cui all'articolo 6 della direttiva 70/156/CEE;

4) «punto vendita», una struttura, come una sala d'esposizione o uno spazio all'aperto, in cui le autovetture nuove sono esposte o offerte in vendita o in leasing ai clienti potenziali. Le fiere in cui le autovetture nuove sono presentate al pubblico rientrano nella presente definizione;

5) «consumo ufficiale di carburante», il consumo di carburante omologato dalle autorità di omologazione ai sensi delle disposizioni della direttiva 80/1268/CEE, di cui all'allegato VIII, della direttiva 70/156/CEE, apposto sul certificato di omologazione CE del veicolo o figurante nel certificato di conformità. Se più varianti e/o versioni sono raggruppate in un unico modello, i valori da attribuire al consumo di carburante di tale modello si basano sulla variante e/o versione che presenta il più elevato consumo ufficiale nell'ambito del gruppo;

6) «emissioni specifiche ufficiali di CO2» per una data autovettura, le emissioni misurate ai sensi delle disposizioni della direttiva 80/1268/CEE, di cui all'allegato VIII della direttiva 70/156/CEE e apposte sul certificato di omologazione CE del veicolo o figuranti nel certificato di conformità. Se più varianti e/o versioni sono raggruppate in un unico modello, i valori da attribuire alle emissioni di CO2 di tale modello si basano sulla variante e/o versione che presenta le più elevate emissioni ufficiali di CO2 nell'ambito del gruppo;

7) «etichetta relativa al risparmio di carburante», un'etichetta su cui, per informazione dei consumatori, figurano i valori ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni specifiche di CO2 della vettura su cui è apposta l'etichetta;

8) «guida al risparmio di carburante», una raccolta di dati ufficiali sul consumo di carburante e sulle emissioni specifiche di CO2 dei modelli disponibili sul mercato delle autovetture nuove;

9) «materiale promozionale», tutto il materiale a stampa utilizzato per la commercializzazione, pubblicizzazione e promozione al grande pubblico dei veicoli. Rientrano in questa definizione almeno i manuali tecnici, gli opuscoli, gli annunci pubblicitari su giornali e riviste, la stampa specializzata e i manifesti pubblicitari;

10) «marca», la denominazione commerciale del costruttore, indicata nel certificato di conformità e nei documenti di omologazione;

11) «modello», la descrizione commerciale della marca, del tipo e, se possibile e opportuno, della variante e versione di un'autovettura;

12) «tipo», «variante» e «versione», i distinti veicoli di una determinata marca dichiarati dal costruttore, come previsto dall'allegato II.B della direttiva 70/156/CEE, e identificati esclusivamente in base ai caratteri alfanumerici relativi al tipo, alla variante ed alla versione.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito