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+ALLEGATO IV PRESENTAZIONE DEI DATI RELATIVI AL CONSUMO DI CARBURANTE E ALLE EMISSIONI DI CO2NEL MATERIALE PROMOZIONALE |
ALLEGATO IV PRESENTAZIONE DEI DATI RELATIVI AL CONSUMO DI CARBURANTE E ALLE EMISSIONI DI CO2NEL MATERIALE PROMOZIONALEALLEGATO IV PRESENTAZIONE DEI DATI RELATIVI AL CONSUMO DI CARBURANTE E ALLE EMISSIONI DI CO2 NEL MATERIALE PROMOZIONALE Gli Stati membri devono provvedere affinché tutto il materiale promozionale divulgato contenga i valori ufficiali relativi al consumo ufficiale di carburante e alle emissioni specifiche ufficiali di CO2 dei veicoli cui si riferisce. Tali informazioni devono rispettare i seguenti requisiti minimi: 1) essere di facile lettura ed in pari evidenza rispetto alle informazioni principali fornite nel materiale promozionale; 2) essere facilmente comprensibili anche ad una lettura superficiale; 3) deve figurare il consumo ufficiale di carburante di tutti i modelli presentati nell'opuscolo. Se sono specificati più modelli, è indicato il valore relativo al consumo ufficiale di carburante di ciascuno dei modelli specificati o l'intervallo tra il valore di consumo più elevato e quello meno elevato. Il consumo è espresso come uno o più dei seguenti rapporti: litri per 100 chilometri (l/100 km), chilometri per litro (km/l). Tutti i valori numerici sono espressi al primo decimale. Tali valori possono essere espressi in unità differenti (galloni e miglia) qualora siano compatibili con le disposizioni della direttiva 80/181/CEE. Se il materiale promozionale contiene solo un riferimento alla marca e non ad una versione o ad un modello particolare, non devono essere forniti dati relativi al consumo di carburante. ( 1 ) GU C 305 del 3.10.1998, pag. 2 e GU C 83 del 25.3.1999, pag. 1. ( 2 ) GU C 40 del 15.2.1999, pag. 45. ( 3 ) Parere del Parlamento europeo del 17 dicembre 1998 (GU C 98 del 9.4.1999, pag. 252), posizione comune del Consiglio del 23 febbraio 1999 (GU C 123 del 4.5.1999, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 4 novembre 1999 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). ( 4 ) GU L 329 del 30.12.1993, pag. 39. ( 5 ) GU L 375 del 31.12.1980, pag. 36. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/116/CE della Commissione. ( 6 ) Direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 11 del 16.1.1999, pag. 25). ( 7 ) Direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote (GU L 225 del 10.8.1992, pag. 72). Direttiva modificata dall'Atto di adesione del 1994. ( 8 ) Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23). ( 9 ) Direttiva 80/181/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura che abroga la direttiva 71/354/CEE (GU L 39 del 15.2.1980, pag. 40). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 89/617/CEE (GU L 357 del 7.12.1989, pag. 28). 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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