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+Articolo 9 |
Articolo 9Articolo 9 Dopo aver verificato, tramite le relazioni trasmesse con il sistema di controllo inviolabile dei pescherecci via satellite (SCP), che i dati relativi alla zona di pesca e alle catture da sbarcare o trasbordare dichiarate del peschereccio sono registrate in modo accurato e corrispondono a quelle previste dall'autorizzazione di pesca, lo Stato membro di bandiera trasmette al comandante, utilizzando i mezzi elettronici più rapidi, un codice di convalida. Il comandante riporta tale codice nel documento di cattura. Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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