+Articolo 9

Articolo 9

Articolo 9

▼M1

Dopo aver verificato, tramite le relazioni trasmesse con il sistema di controllo inviolabile dei pescherecci via satellite (SCP), che i dati relativi alla zona di pesca e alle catture da sbarcare o trasbordare dichiarate del peschereccio sono registrate in modo accurato e corrispondono a quelle previste dall'autorizzazione di pesca, lo Stato membro di bandiera trasmette al comandante, utilizzando i mezzi elettronici più rapidi, un codice di convalida.

Il comandante riporta tale codice nel documento di cattura.

▼B

Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito