+Articolo 1 2.

Articolo 1 2.

In deroga agli articoli 7 e 14, gli enti creditizi cui sia stata concessa una deroga riguardo all’applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale, in conformità all’articolo 7 o all’articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013, non sono obbligati a segnalare informazioni finanziarie a fini di vigilanza ai sensi del presente regolamento. Ove gli enti creditizi non segnalino le informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base individuale in conformità al presente paragrafo, le ANC trasmettono alla BCE qualsiasi modello specificato negli allegati III o IV del ►M3  regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione ( 1 ) ◄ da esse raccolto in relazione a tali enti creditizi.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito