In deroga agli articoli 7 e 14, gli enti creditizi cui sia stata concessa una deroga riguardo all’applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale, in conformità all’articolo 7 o all’articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013, non sono obbligati a segnalare informazioni finanziarie a fini di vigilanza ai sensi del presente regolamento. Ove gli enti creditizi non segnalino le informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base individuale in conformità al presente paragrafo, le ANC trasmettono alla BCE qualsiasi modello specificato negli allegati III o IV del
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regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione (
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◄ da esse raccolto in relazione a tali enti creditizi.