+Articolo 1 Oggetto e principi generali
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---+Articolo 1 2.
---+Articolo 1 3.
---+Article 1 3a.
---+Articolo 1 4.
---+Articolo 1 5.
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Articolo 1 Oggetto e principi generali

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 1 1.

Il presente regolamento stabilisce obblighi riguardanti la segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza da trasmettere alle ANC da parte di:

a) 

enti creditizi significativi che applicano i principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 per la segnalazione su base consolidata a fini di vigilanza, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 575/2013;

b) 

enti creditizi significativi diversi da quelli di cui alla lettera a), che sono sottoposti a discipline contabili nazionali su base consolidata in base alla direttiva 86/635/CEE;

c) 

enti creditizi significativi su base individuale e succursali significative;

d) 

enti creditizi significativi riguardo a filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo:

e) 

enti creditizi meno significativi che applicano principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 per la segnalazione a fini di vigilanza, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

f) 

enti creditizi meno significativi diversi da quelli di cui alla lettera e), che sono sottoposti a discipline contabili nazionali su base consolidata in base alla direttiva 86/635/CEE;

g) 

enti creditizi meno significativi su base individuale e succursali meno significative.

Articolo 1 2.
In deroga agli articoli 7 e 14, gli enti creditizi cui sia stata concessa una deroga riguardo all’applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale, in conformità all’articolo 7 o all’articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013, non sono obbligati a segnalare informazioni finanziarie a fini di vigilanza ai sensi del presente regolamento. Ove gli enti creditizi non segnalino le informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base individuale in conformità al presente paragrafo, le ANC trasmettono alla BCE qualsiasi modello specificato negli allegati III o IV del ►M3  regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione ( 1 ) ◄ da esse raccolto in relazione a tali enti creditizi.
Articolo 1 3.
Nel caso in cui le autorità competenti, compresa la BCE, richiedano agli enti di adempiere agli obblighi di cui alle parti da due a otto del regolamento (UE) n. 575/2013 e al titolo VII della direttiva 2013/36/UE su base subconsolidata, in conformità all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, tali enti soddisfano anche su base subconsolidata i requisiti imposti nel presente regolamento su base consolidata.
Article 1 3a.
Where parent institutions apply an individual consolidation method in accordance with Article 9(1) of Regulation (EU) No 575/2013, those institutions shall comply with the requirements laid down in this Regulation on an individual basis applying only the individual consolidation method.
Articolo 1 4.
Le ANC e/o le banche centrali nazionali possono utilizzare i dati raccolti ai sensi del presente regolamento per ogni altra funzione.
Articolo 1 5.
Il presente regolamento non pregiudica i principi contabili applicati dai soggetti vigilati nei loro conti consolidati o nei conti annuali, né modifica i principi contabili applicati per la segnalazione a fini di vigilanza. Dato che i soggetti vigilati applicano principi contabili diversi, devono essere trasmesse soltanto informazioni relative alle regole di valutazione, compresi le metodologie di stima delle perdite per il rischio di credito, esistenti in base ai principi contabili di riferimento e che sono applicate dai relativi soggetti vigilati su base individuale o consolidata. A tali fini, sono forniti modelli di segnalazione specifici per i soggetti vigilati che applicano discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE. I punti dati all’interno dei modelli che non sono applicabili ai rispettivi soggetti vigilati non devono essere segnalati.
Articolo 1 6.
Le succursali significative e meno significative possono comunicare le informazioni che sono tenute a fornire ai sensi del presente regolamento all’ANC di riferimento tramite l’ente creditizio dal quale sono state stabilite.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito