+Articolo 1 5.

Articolo 1 5.

Il presente regolamento non pregiudica i principi contabili applicati dai soggetti vigilati nei loro conti consolidati o nei conti annuali, né modifica i principi contabili applicati per la segnalazione a fini di vigilanza. Dato che i soggetti vigilati applicano principi contabili diversi, devono essere trasmesse soltanto informazioni relative alle regole di valutazione, compresi le metodologie di stima delle perdite per il rischio di credito, esistenti in base ai principi contabili di riferimento e che sono applicate dai relativi soggetti vigilati su base individuale o consolidata. A tali fini, sono forniti modelli di segnalazione specifici per i soggetti vigilati che applicano discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE. I punti dati all’interno dei modelli che non sono applicabili ai rispettivi soggetti vigilati non devono essere segnalati.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito