+Articolo 7 Formato e frequenza delle segnalazioni su base individuale per enti creditizi che fanno parte di un gruppo vigilato significativo
---+Articolo 7 1.
---+Articolo 7 2.
---+Articolo 7 3.
---+Articolo 7 4.
---+Articolo 7 5.
---+Articolo 7 6.
---+Articolo 7 7.
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Articolo 7 Formato e frequenza delle segnalazioni su base individuale per enti creditizi che fanno parte di un gruppo vigilato significativo
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 7 1.
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I soggetti vigilati significativi che applicano gli IFRS ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, o perché redigono i loro conti annuali secondo i principi contabili di cui a tale regolamento o perché applicano tali principi per le segnalazioni a fini di vigilanza ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, e che fanno parte di un gruppo vigilato significativo, segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza all’ANC di riferimento su base individuale.
►M3
Le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza da parte di tali enti creditizi sono effettuate con la frequenza specificata nell’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 e includono le informazioni minime comuni specificate nell’allegato I. ◄
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Articolo 7 2.
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Le ANC trasmettono alla BCE qualsiasi modello supplementare specificato nell'allegato III del
►M3
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 ◄ da esse raccolto. Le ANC comunicano in anticipo alla BCE quali di tali modelli supplementari intendano trasmettere.
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Articolo 7 3.
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Gli enti creditizi significativi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, che sono soggetti a discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE e fanno parte di un gruppo vigilato significativo, segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza all’ANC di riferimento.
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Articolo 7 4.
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Le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza di cui al paragrafo 3 sono effettuate con la frequenza specificata nell'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 e includono le informazioni minime comuni specificate nell'allegato I.
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Articolo 7 5.
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Le ANC trasmettono alla BCE qualsiasi modello supplementare specificato nell'allegato IV del
►M3
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 ◄ da esse raccolto. Le ANC comunicano in anticipo alla BCE quali di tali modelli supplementari intendano trasmettere.
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Articolo 7 6.
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Le informazioni specificate nei paragrafi 1, 2, 4 e 5 sono segnalate secondo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 5, del presente regolamento.
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Articolo 7 7.
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Le ANC possono raccogliere i dati da trasmettere alla BCE specificati nei paragrafi 1, 2, 4, e 5 come parte di uno schema di segnalazione nazionale più ampio che, in conformità alla pertinente legislazione dell'Unione o nazionale, comprenda ulteriori informazioni finanziarie a fini di vigilanza e serva anche a fini diversi da quelli di vigilanza, come ad esempio a fini statistici.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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