+Articolo 10 1.
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Articolo 10 1.
Le informazioni specificate nell’articolo 9 sono raccolte alle stesse date di riferimento per le segnalazioni previste per le informazioni finanziarie a fini di vigilanza riguardanti i relativi enti creditizi significativi che effettuano le segnalazioni su base consolidata. Le informazioni relative a un determinato periodo sono segnalate cumulativamente dal primo giorno dell’anno contabile utilizzato per segnalare le informazioni finanziarie alla data di riferimento.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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