+Articolo 10 1.

Articolo 10 1.

Le informazioni specificate nell’articolo 9 sono raccolte alle stesse date di riferimento per le segnalazioni previste per le informazioni finanziarie a fini di vigilanza riguardanti i relativi enti creditizi significativi che effettuano le segnalazioni su base consolidata. Le informazioni relative a un determinato periodo sono segnalate cumulativamente dal primo giorno dell’anno contabile utilizzato per segnalare le informazioni finanziarie alla data di riferimento.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito