+Articolo 11 6.

Articolo 11 6.

In deroga ai paragrafi 4 e 5, le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza concernenti enti creditizi meno significativi il valore totale delle cui attività, su base consolidata, è pari o inferiore a 3 miliardi di EUR includono, come minimo comune, le informazioni specificate nell’allegato III, in luogo delle informazioni specificate nel paragrafo 4 del presente articolo. A tale fine, il valore totale delle attività degli enti creditizi, su base consolidata, è determinato sulla base delle segnalazioni prudenziali consolidate in conformità alla normativa applicabile. Se il valore totale delle attività non può essere determinato sulla base delle segnalazioni prudenziali consolidate, esso è determinato sulla base del bilancio consolidato più recente sottoposto a revisione e, se esso non è disponibile, sulla base del bilancio consolidato redatto in conformità alla normativa nazionale applicabile in materia di contabilità.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito