+Articolo 11 6.
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Articolo 11 6.
In deroga ai paragrafi 4 e 5, le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza concernenti enti creditizi meno significativi il valore totale delle cui attività, su base consolidata, è pari o inferiore a 3 miliardi di EUR includono, come minimo comune, le informazioni specificate nell’allegato III, in luogo delle informazioni specificate nel paragrafo 4 del presente articolo. A tale fine, il valore totale delle attività degli enti creditizi, su base consolidata, è determinato sulla base delle segnalazioni prudenziali consolidate in conformità alla normativa applicabile. Se il valore totale delle attività non può essere determinato sulla base delle segnalazioni prudenziali consolidate, esso è determinato sulla base del bilancio consolidato più recente sottoposto a revisione e, se esso non è disponibile, sulla base del bilancio consolidato redatto in conformità alla normativa nazionale applicabile in materia di contabilità.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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