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+Articolo 12 1. |
Articolo 12 1.Le informazioni segnalate da enti creditizi meno significativi su base consolidata di cui all’articolo 11 hanno le seguenti date di riferimento per le segnalazioni:
a)
per le segnalazioni trimestrali: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre;
b)
per le segnalazioni semestrali: 30 giugno e 31 dicembre;
c)
per le segnalazioni annuali: 31 dicembre. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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