+Articolo 12 1.

Articolo 12 1.

Le informazioni segnalate da enti creditizi meno significativi su base consolidata di cui all’articolo 11 hanno le seguenti date di riferimento per le segnalazioni:

a) 

per le segnalazioni trimestrali: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre;

b) 

per le segnalazioni semestrali: 30 giugno e 31 dicembre;

c) 

per le segnalazioni annuali: 31 dicembre.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito