+Articolo 13 9.

Articolo 13 9.

Gli enti creditizi meno significativi e le succursali meno significative iniziano a segnalare le informazioni in conformità ai paragrafi 2, 3, 5 e 6 dalla data di riferimento per la segnalazione trimestrale successiva ove il valore totale delle attività di un ente creditizio meno significativo o di una succursale meno significativa superi, per quattro date di riferimento consecutive per le segnalazioni trimestrali, 3 miliardi di euro. Gli enti creditizi meno significativi e le succursali meno significative iniziano a segnalare le informazioni in conformità al paragrafo 7 ove il valore totale delle attività di un ente creditizio meno significativo o di una succursale meno significativa sia inferiore o pari, per tre date di riferimento consecutive per le segnalazioni trimestrali, a 3 miliardi di euro.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito