+Articolo 14 7.

Articolo 14 7.

In deroga ai paragrafi 2, 3, 5 e 6, le segnalazioni di informazioni finanziarie a fini di vigilanza effettuate dagli enti creditizi meno significativi il valore delle cui attività è pari o inferiore a 3 miliardi di euro includono le informazioni specificate nell’allegato III. A tale fine, il valore totale delle attività dell’ente creditizio meno significativo è determinato sulla base delle segnalazioni prudenziali in conformità alla normativa applicabile. Se il valore totale delle attività di un ente creditizio meno significativo non può essere determinato sulla base delle segnalazioni prudenziali, esso è determinato sulla base del bilancio più recente sottoposto a revisione e, se esso non è disponibile, sulla base del bilancio redatto in conformità alla normativa nazionale applicabile in materia di contabilità.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito