+TITOLO IV QUALITÀ DEI DATI E LINGUAGGIO INFORMATICO
---+Articolo 16 Controlli sulla qualità dei dati
---+Articolo 17 Linguaggio informatico per la trasmissione delle informazioni dalle autorità nazionali competenti alla BCE

TITOLO IV QUALITÀ DEI DATI E LINGUAGGIO INFORMATICO

TITOLO IV QUALITÀ DEI DATI E LINGUAGGIO INFORMATICO

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 16 Controlli sulla qualità dei dati

Articolo 16

Controlli sulla qualità dei dati

Le ANC verificano e valutano la qualità e l’affidabilità delle informazioni trasmesse alla BCE. A tal fine, le ANC si attengono alle specifiche relative ai controlli della qualità dei dati e alle informazioni qualitative di cui agli articoli 4 e 5 della decisione (UE) 2023/1681 della Banca centrale europea (BCE/2023/18) ( 3 ).

Articolo 17 Linguaggio informatico per la trasmissione delle informazioni dalle autorità nazionali competenti alla BCE

Articolo 17

Linguaggio informatico per la trasmissione delle informazioni dalle autorità nazionali competenti alla BCE

Le ANC trasmettono le informazioni precisate nel presente regolamento secondo la pertinente tassonomia eXtensible Business Reporting Language al fine di fornire un formato tecnico uniforme per lo scambio dei dati. A tali fini, le ANC si attengono alle specifiche stabilite all’articolo 6 della decisione (UE) 2023/1681 (BCE/2023/18).

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito