+Articolo 19 Disposizioni transitorie
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---+Articolo 19 2.
---+Articolo 19 3.
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Articolo 19 Disposizioni transitorie
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 19 1.
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Se un soggetto vigilato meno significativo diviene significativo prima del 1o gennaio 2018, esso è classificato ai fini del presente regolamento come soggetto vigilato significativo 18 mesi dopo la notifica della decisione di cui all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).
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Articolo 19 2.
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Se il valore totale delle attività di un soggetto vigilato meno significativo su base individuale o consolidata supera 3 miliardi di euro prima del 1o gennaio 2018, esso inizia ad effettuare le segnalazioni in conformità alle pertinenti disposizioni del presente regolamento alla prima data di riferimento per la segnalazione che cade almeno 18 mesi dopo il superamento della soglia.
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Articolo 19 3.
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Se il valore totale delle attività di una filiazione stabilita in uno Stato membro non partecipante o un paese terzo supera 3 miliardi di euro prima del 1o gennaio 2018, le informazioni sono segnalate in conformità all’articolo 9, paragrafo 1, alla prima data di riferimento che cade almeno 18 mesi dopo il superamento della soglia.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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