+Articolo 19 1.
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Articolo 19 1.
Se un soggetto vigilato meno significativo diviene significativo prima del 1o gennaio 2018, esso è classificato ai fini del presente regolamento come soggetto vigilato significativo 18 mesi dopo la notifica della decisione di cui all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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