+Articolo 19 1.

Articolo 19 1.

Se un soggetto vigilato meno significativo diviene significativo prima del 1o gennaio 2018, esso è classificato ai fini del presente regolamento come soggetto vigilato significativo 18 mesi dopo la notifica della decisione di cui all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito