+Articolo 6 Obblighi delle autorità di omologazione
---+Articolo 6 1.
---+Articolo 6 2.
---+Articolo 6 3.
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Articolo 6 Obblighi delle autorità di omologazione
Obblighi delle autorità di omologazione
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 6 1.
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Le autorità di omologazione provvedono affinché i costruttori che chiedono un'omologazione UE rispettino il presente regolamento.
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Articolo 6 2.
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Le autorità di omologazione rilasciano omologazioni UE esclusivamente a tipi di motore o a famiglie di motori che siano conformi al presente regolamento.
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Articolo 6 3.
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Le autorità di omologazione rendono pubblico, mediante l'«IMI», un registro di tutti i tipi di motore e delle famiglie di motori per cui omologazioni UE sono state rilasciate, estese o revocate, o relativamente ai quali una domanda di omologazione UE è stata respinta. Tale registro contiene come minimo le seguenti informazioni:
a)
nome e indirizzo del costruttore e nome dell'impresa, se diverso;
b)
denominazione commerciale o denominazioni commerciali o, se del caso, marchio o marchi appartenenti al costruttore;
c)
designazione dei tipi di motore provvisti di omologazione UE del tipo di motore o, se del caso, di omologazione UE del tipo di famiglia di motori;
e)
numero di omologazione UE, compreso il numero di eventuali estensioni;
f)
data di concessione, proroga, revoca o sospensione dell'omologazione UE; e
g)
il contenuto delle sezioni «Informazioni generali sul motore» e «Risultato definitivo relativo alle emissioni» del verbale di prova di cui all'articolo 24, paragrafo 12.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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