+Articolo 6 Obblighi delle autorità di omologazione
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---+Articolo 6 2.
---+Articolo 6 3.

Articolo 6 Obblighi delle autorità di omologazione

Obblighi delle autorità di omologazione

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 6 1.
Le autorità di omologazione provvedono affinché i costruttori che chiedono un'omologazione UE rispettino il presente regolamento.
Articolo 6 2.
Le autorità di omologazione rilasciano omologazioni UE esclusivamente a tipi di motore o a famiglie di motori che siano conformi al presente regolamento.
Articolo 6 3.
Le autorità di omologazione rendono pubblico, mediante l'«IMI», un registro di tutti i tipi di motore e delle famiglie di motori per cui omologazioni UE sono state rilasciate, estese o revocate, o relativamente ai quali una domanda di omologazione UE è stata respinta.

Tale registro contiene come minimo le seguenti informazioni:

a) 

nome e indirizzo del costruttore e nome dell'impresa, se diverso;

b) 

denominazione commerciale o denominazioni commerciali o, se del caso, marchio o marchi appartenenti al costruttore;

c) 

designazione dei tipi di motore provvisti di omologazione UE del tipo di motore o, se del caso, di omologazione UE del tipo di famiglia di motori;

d) 

categoria di motore;

e) 

numero di omologazione UE, compreso il numero di eventuali estensioni;

f) 

data di concessione, proroga, revoca o sospensione dell'omologazione UE; e

g) 

il contenuto delle sezioni «Informazioni generali sul motore» e «Risultato definitivo relativo alle emissioni» del verbale di prova di cui all'articolo 24, paragrafo 12.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito