+Articolo 17 Obbligo di notifica per gli operatori economici e gli OEM

Articolo 17 Obbligo di notifica per gli operatori economici e gli OEM

Articolo 17

Obbligo di notifica per gli operatori economici e gli OEM

Gli operatori economici e gli OEM comunicano, su richiesta, alle autorità di omologazione e alle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato il nominativo di:

a) 

qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un motore;

b) 

qualsiasi operatore economico o, se individuabile, qualsiasi OEM cui essi abbiano fornito un motore.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito