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+Articolo 17 Obbligo di notifica per gli operatori economici e gli OEM |
Articolo 17 Obbligo di notifica per gli operatori economici e gli OEMArticolo 17 Obbligo di notifica per gli operatori economici e gli OEM Gli operatori economici e gli OEM comunicano, su richiesta, alle autorità di omologazione e alle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato il nominativo di:
a)
qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un motore;
b)
qualsiasi operatore economico o, se individuabile, qualsiasi OEM cui essi abbiano fornito un motore. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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