+Articolo 30 Validità dell'omologazione UE
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Articolo 30 Validità dell'omologazione UE

Validità dell'omologazione UE

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 30 1.
Le omologazioni UE rilasciate hanno validità illimitata.
Articolo 30 2.

La validità dell'omologazione UE di un motore cessa nei casi seguenti:

a) 

qualora nuove prescrizioni applicabili al tipo di motore o, se del caso, alla famiglia di motori omologati diventino obbligatorie per la sua immissione sul mercato e non sia possibile prorogare o rivedere di conseguenza l'omologazione UE;

b) 

qualora la produzione del tipo di motore o della famiglia di motori omologati cessi in modo definitivo e volontario;

c) 

qualora la validità dell'omologazione UE scada a causa di una restrizione conformemente all'articolo 35, paragrafo 3;

d) 

qualora l'omologazione UE sia stata revocata in applicazione dell'articolo 26, paragrafo 5, dell'articolo 39, paragrafo 1, o dell'articolo 40, paragrafo 3.

Articolo 30 3.
Qualora le condizioni per la validità di un'omologazione UE non siano più soddisfatte per quanto concerne soltanto un tipo di motore all'interno di una famiglia di motori, l'omologazione UE della famiglia di motori in questione diventa invalida limitatamente a tale specifico tipo di motore.
Articolo 30 4.
Qualora la produzione di un tipo di motore o, se del caso, di una famiglia di motori cessi definitivamente, il costruttore informa della cessazione l'autorità che ha rilasciato la relativa omologazione UE.

Entro un mese dal ricevimento di tale comunicazione, l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE per il tipo di motore o per la famiglia di motori ne informa le autorità di omologazione degli altri Stati membri.

Articolo 30 5.
Fatto salvo il paragrafo 4, se la validità dell'omologazione UE di un tipo di motore o, se del caso, di una famiglia di motori sta per scadere, il costruttore ne informa l'autorità che ha rilasciato la relativa omologazione UE.

In tal caso, l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE comunica immediatamente alle autorità di omologazione degli altri Stati membri tutte le informazioni pertinenti.

Tale comunicazione precisa, in particolare, la data di produzione e il numero di identificazione dell'ultimo motore prodotto.

Articolo 30 6.
Le prescrizioni della comunicazione di cui ai paragrafi 4 e 5 si considerano soddisfatte se sono state caricate le pertinenti informazioni sull' IMI.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito