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+Articolo 30 2. |
Articolo 30 2.La validità dell'omologazione UE di un motore cessa nei casi seguenti:
a)
qualora nuove prescrizioni applicabili al tipo di motore o, se del caso, alla famiglia di motori omologati diventino obbligatorie per la sua immissione sul mercato e non sia possibile prorogare o rivedere di conseguenza l'omologazione UE;
b)
qualora la produzione del tipo di motore o della famiglia di motori omologati cessi in modo definitivo e volontario;
c)
qualora la validità dell'omologazione UE scada a causa di una restrizione conformemente all'articolo 35, paragrafo 3;
d)
qualora l'omologazione UE sia stata revocata in applicazione dell'articolo 26, paragrafo 5, dell'articolo 39, paragrafo 1, o dell'articolo 40, paragrafo 3. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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