+Articolo 32 Marcatura regolamentare dei motori
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---+Articolo 32 3.
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Articolo 32 Marcatura regolamentare dei motori
Marcatura regolamentare dei motori
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 32 1.
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Il costruttore appone una marcatura su ogni motore fabbricato in conformità al tipo omologato («marcatura regolamentare»).
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Articolo 32 2.
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Nei confronti dei seguenti motori, la marcatura regolamentare include informazioni supplementari indicanti che il motore è oggetto dell'esenzione o disposizione transitoria pertinente:
a)
i motori destinati a essere esportati in paesi terzi conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, che sono fabbricati nell'Unione o al di fuori dell'Unione e installati successivamente su macchine mobili non stradali nell'Unione;
b)
i motori immessi sul mercato a norma dell'articolo 34, paragrafi 2, 5, 6 o 8;
c)
i motori immessi temporaneamente sul mercato a norma dell'articolo 34, paragrafo 4;
d)
i motori di transizione immessi sul mercato a norma dell'articolo 58, paragrafo 5;
e)
i motori di ricambio immessi sul mercato a norma dell'articolo 34, paragrafo 7, dell'articolo 58, paragrafi 10 o 11.
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Articolo 32 3.
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La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano il modello per la marcatura regolamentare, comprese le informazioni essenziali obbligatorie necessarie quando il motore esce dalla linea di produzione, le informazioni essenziali obbligatorie necessarie quando il motore è immesso sul mercato e, se del caso, le informazioni supplementari di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati entro il 31 dicembre 2016 secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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