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+Articolo 32 2. |
Articolo 32 2.Nei confronti dei seguenti motori, la marcatura regolamentare include informazioni supplementari indicanti che il motore è oggetto dell'esenzione o disposizione transitoria pertinente:
a)
i motori destinati a essere esportati in paesi terzi conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, che sono fabbricati nell'Unione o al di fuori dell'Unione e installati successivamente su macchine mobili non stradali nell'Unione;
b)
i motori immessi sul mercato a norma dell'articolo 34, paragrafi 2, 5, 6 o 8;
c)
i motori immessi temporaneamente sul mercato a norma dell'articolo 34, paragrafo 4;
d)
i motori di transizione immessi sul mercato a norma dell'articolo 58, paragrafo 5;
e)
i motori di ricambio immessi sul mercato a norma dell'articolo 34, paragrafo 7, dell'articolo 58, paragrafi 10 o 11. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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