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+Articolo 34 8. |
Articolo 34 8.Rispetto ai motori nelle categorie RLL o RLR, gli Stati membri possono autorizzare l'immissione sul mercato di motori che rispettano i più recenti limiti di emissione applicabili nella legislazione pertinente applicabile il 5 ottobre 2016, purché:
a)
tali motori facciano parte di un progetto che sia in fase avanzata di sviluppo il 6 ottobre 2016, quale definito nella direttiva 2008/57/CE; e
b)
l'uso di motori che rispettano i limiti di emissione applicabili stabiliti nelle tabelle II-7 o II-8 dell'allegato II comporti costi sproporzionati. Entro il 17 settembre 2017, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione l'elenco di tali progetti. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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