+Articolo 34 Deroghe generali
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---+Articolo 34 3.
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---+Articolo 34 6.
---+Articolo 34 7.
---+Articolo 34 8.
---+Articolo 34 9.

Articolo 34 Deroghe generali

Deroghe generali

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 34 1.
Fatta eccezione per quanto riguarda l'articolo 32, paragrafo 2, lettera a), i motori destinati a essere esportati in paesi terzi non sono soggetti al presente regolamento.
Articolo 34 2.
Fatta eccezione per quanto riguarda l'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), i motori destinati a essere utilizzati dalle forze armate non sono soggetti al presente regolamento.

Ai fini del presente paragrafo, i servizi antincendio, i servizi di difesa civile, le forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico e i servizi medici di emergenza non sono considerati parte delle forze armate.

Articolo 34 3.
Fatto salvo l'articolo 32, e con l'approvazione dell'OEM, un costruttore può consegnare a tale OEM un motore separatamente dal suo sistema di post-trattamento dei gas di scarico.
Articolo 34 4.
In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, gli Stati membri autorizzano l'immissione temporanea sul mercato, ai fini delle prove sul campo, di motori non omologati UE ai sensi del presente regolamento.
Articolo 34 5.
In deroga all'articolo 18, paragrafo 2, e all'articolo 22, paragrafo 3, gli Stati membri rilasciano l'omologazione UE e autorizzano l'immissione sul mercato di motori che soddisfano i valori limite di emissione di inquinanti gassosi e di particolato inquinante per i motori per uso speciale stabiliti nell'allegato VI, a condizione che i motori siano destinati a essere installati su una macchina mobile non stradale da utilizzare in atmosfera potenzialmente esplosiva, quale definita nell'articolo 2, punto 5), della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ).
Articolo 34 6.
In deroga all'articolo 18, paragrafo 2, e all'articolo 22, paragrafo 3, gli Stati possono, su richiesta, rilasciare l'omologazione UE e autorizzare l'immissione sul mercato di motori che soddisfano i valori limite di emissione gassosa e di particolato per i motori per uso speciale stabiliti nell'allegato VI, a condizione che i motori siano destinati a essere installati su macchine mobili non stradali utilizzate esclusivamente per la messa a mare e il recupero di imbarcazioni di salvataggio da parte di un servizio di soccorso nazionale.
Articolo 34 7.
In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 18, paragrafo 2, relativamente ai motori delle categorie RLL o RLR e immessi sul mercato dell'Unione il 31 dicembre 2011 o anteriormente a tale data, gli Stati membri possono autorizzare l'immissione sul mercato di motori di ricambio, se l'autorità di omologazione, previo esame, riconosce e conclude che l'installazione di un motore che rispetti i limiti di emissione applicabili stabiliti nell'allegato II, tabelle II-7 e II-8, comporterebbe significative difficoltà tecniche. In tal caso, i motori di ricambio rispettano i limiti di emissione che avrebbero dovuto soddisfare per essere immessi sul mercato dell'Unione il 31 dicembre 2011, o rispettano i limiti di emissione più rigorosi.

Rispetto ai motori nelle categorie RLL e RLR che sono stati immessi sul mercato dell'Unione successivamente al 31 dicembre 2011, gli Stati membri possono autorizzare l'immissione sul mercato di motori di ricambio che rispettano i limiti di emissione originariamente imposti al motore da sostituire al momento dell'immissione sul mercato dell'Unione.

Articolo 34 8.

Rispetto ai motori nelle categorie RLL o RLR, gli Stati membri possono autorizzare l'immissione sul mercato di motori che rispettano i più recenti limiti di emissione applicabili nella legislazione pertinente applicabile il 5 ottobre 2016, purché:

a) 

tali motori facciano parte di un progetto che sia in fase avanzata di sviluppo il 6 ottobre 2016, quale definito nella direttiva 2008/57/CE; e

b) 

l'uso di motori che rispettano i limiti di emissione applicabili stabiliti nelle tabelle II-7 o II-8 dell'allegato II comporti costi sproporzionati.

Entro il 17 settembre 2017, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione l'elenco di tali progetti.

Articolo 34 9.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 55 al fine di integrare il presente regolamento con le specifiche tecniche dettagliate e le condizioni relative:

a) 

alla consegna di un motore separatamente dal suo sistema di post-trattamento dei gas di scarico da parte di un costruttore a un OEM, come specificato al paragrafo 3;

b) 

all'immissione temporanea sul mercato, ai fini delle prove sul campo, di motori non omologati UE ai sensi del presente regolamento, come specificato al paragrafo 4;

c) 

al rilascio dell'omologazione UE e all'autorizzazione all'immissione sul mercato di motori che soddisfano i valori limite di emissione di inquinanti gassosi e di particolato inquinante per i motori per uso speciale stabiliti nell'allegato VI, come specificato ai paragrafi 5 e 6.

Tali atti delegati sono adottati entro il 31 dicembre 2016.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito