+Articolo 47 3.
|
Articolo 47 3.
I servizi tecnici di un paese terzo, diversi da quelli designati ai sensi del presente articolo, possono essere l'oggetto di una notifica ai sensi dell'articolo 50, qualora tale riconoscimento di servizi tecnici sia previsto da un accordo bilaterale concluso tra l'Unione e il paese terzo in questione. Tuttavia, un servizio tecnico istituito ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, può stabilire affiliate in paesi terzi, a condizione che queste siano direttamente gestite e controllate da tale servizio tecnico.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
|