+Articolo 47 Designazione dei servizi tecnici
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Articolo 47 Designazione dei servizi tecnici

Designazione dei servizi tecnici

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 47 1.

Le autorità di omologazione designano i servizi tecnici in relazione a una o più delle seguenti categorie di attività, in conformità delle loro sfere di competenza:

a)

categoria A : esecuzione delle prove previste dal presente regolamento presso i laboratori che appartengono ai servizi tecnici di cui trattasi;

b)

categoria B : supervisione delle prove previste dal presente regolamento, eseguite nei laboratori di un costruttore o di un terzo;

c)

categoria C : valutazione e verifica periodica delle procedure seguite dal costruttore per garantire la conformità della produzione;

d)

categoria D : supervisione o esecuzione di prove o ispezioni destinate a garantire la conformità della produzione.

Articolo 47 2.
Un'autorità di omologazione può agire quale servizio tecnico in relazione a una o più delle categorie di attività di cui al paragrafo 1.
Articolo 47 3.
I servizi tecnici di un paese terzo, diversi da quelli designati ai sensi del presente articolo, possono essere l'oggetto di una notifica ai sensi dell'articolo 50, qualora tale riconoscimento di servizi tecnici sia previsto da un accordo bilaterale concluso tra l'Unione e il paese terzo in questione.

Tuttavia, un servizio tecnico istituito ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, può stabilire affiliate in paesi terzi, a condizione che queste siano direttamente gestite e controllate da tale servizio tecnico.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito