+Articolo 51 1.

Articolo 51 1.

Qualora accerti o sia portato alla sua attenzione che un servizio tecnico da essa designato non soddisfa più le prescrizioni stabilite dal presente regolamento o non adempie ai suoi obblighi, l'autorità di omologazione designante, a seconda dei casi, limita, sospende o revoca la designazione in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Lo Stato membro che ha effettuato la notifica di tale servizio tecnico a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, informa immediatamente la Commissione di tale limitazione, sospensione o revoca.

La Commissione modifica di conseguenza le informazioni pubblicate di cui all'articolo 50, paragrafo 5.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito