+Articolo 54 Obblighi di informazione dei servizi tecnici
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Articolo 54 Obblighi di informazione dei servizi tecnici

Obblighi di informazione dei servizi tecnici

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 54 1.

I servizi tecnici informano l'autorità di omologazione che li ha designati in merito:

a) 

ai casi di non conformità suscettibile di comportare il rifiuto, la limitazione, la sospensione o la revoca di un'omologazione UE;

b) 

alle circostanze che influiscano sulla portata o sulle condizioni della loro designazione;

c) 

alle richieste di informazioni da parte delle autorità di vigilanza del mercato in relazione alle proprie attività.

Articolo 54 2.
Su richiesta dell'autorità di omologazione che li ha designati, i servizi tecnici forniscono informazioni sulle attività rientranti nell'ambito della loro designazione e su qualsiasi altra attività svolta, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito